Socio di società estinta non è legittimato a impugnare l’avviso societario (Cass. civ. Sez. V n. 29968 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il socio di società di capitali cancellata dal registro delle imprese è privo di legitimatio ad causam per impugnare l’avviso di accertamento che vede come unico destinatario la società estinta. L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, disposizione di natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva e non opera per le cancellazioni anteriori al 13 dicembre 2014. Il difetto di legittimazione, quale questione fondante rilevabile in ogni stato e grado, è accertabile d’ufficio per la prima volta in cassazione e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell’art. 382 cod. proc. civ.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava nel dicembre 2012 alla socia unica di una s.r.l. un avviso di accertamento emesso nei confronti della società, cancellata dal registro delle imprese già nel marzo 2008. L’atto contestava maggiori utili extracontabili realizzati nel 2007, con rettifica del prezzo di vendita di alcuni immobili. Alla socia erano stati indirizzati separatamente due ulteriori avvisi, estranei al presente giudizio, uno sui redditi di capitale da presunta distribuzione degli utili e uno sulla responsabilità per il debito societario.
La contribuente impugnava l’atto impositivo societario. La C.t.p. accoglieva solo in parte il ricorso; la C.t.r. confermava integralmente la decisione, rigettando gli appelli di entrambe le parti. Avverso tale sentenza la socia proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità originaria del ricorso per difetto di legitimatio ad causam. Muovendo dal recente arresto delle Sezioni Unite n. 24712 del 2025, il Collegio esclude che il rilievo sia precluso dal giudicato implicito. La regola generale impone alla parte interessata di impugnare il vizio processuale rilevabile d’ufficio che il giudice di primo grado abbia omesso di rilevare, con conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ..
A tale regola si sottraggono i vizi rilevabili in ogni stato e grado per espressa previsione di legge e le questioni fondanti, la cui omessa rilevazione darebbe luogo a una pronuncia inutiliter data. Tra queste rientra il difetto di legitimatio ad causam.
Nel merito della questione, la Corte ribadisce che l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, recante disposizioni sostanziali sulla capacità della società cancellata, non ha efficacia retroattiva. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziaria, si applica esclusivamente alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014. Poiché la società era stata cancellata nel 2008, lo ius superveniens non trova applicazione.
L’atto impositivo impugnato aveva come unico destinatario la società. La socia era bensì destinataria di altri atti impositivi, ma distinti. Ne deriva che la ricorrente è priva di legittimazione ad impugnare l’atto societario, sia quale rappresentante legale dell’ente estinto, sia, a maggior ragione, quale mera socia.
La legittimazione non può discendere dalla sola notifica dell’avviso societario. La persona fisica che riceva la notifica di un atto che non contiene alcuna pretesa tributaria nei suoi confronti, essendo intestato esclusivamente a una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neppure per negare la qualità rappresentativa in ragione della quale la notifica è stata indirizzata (Cass. n. 12864 del 2025).
Il difetto di legittimazione, sussistente già prima dell’instaurazione del primo grado, elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione. La Corte cassa pertanto la sentenza impugnata senza rinvio a norma dell’art. 382 cod. proc. civ., dichiarando che la domanda non poteva essere proposta. Le spese del giudizio restano compensate in ragione del rilievo d’ufficio della questione dirimente.
Nota della Redazione
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