Presunzione distribuzione utili al socio con onere prova fatto noto (Cass. civ. Sez. V n. 7491 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del maggior reddito nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci, poiché la ristrettezza dell’assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci. Tale presunzione, tuttavia, è semplice e si fonda sul fatto noto del maggior imponibile societario: essa non può operare quando manchi del tutto un accertamento nei confronti della società, poiché in tal caso difetta l’appiglio in un avviso di accertamento presupposto. Prima di ipotizzare la presunzione a carico del socio, il giudice di merito deve accertare se l’Amministrazione finanziaria abbia adempiuto all’onere della prova del fatto noto del maggior imponibile societario. Non è quindi ammissibile che l’onere della prova contraria rispetto all’imponibile sociale venga posto a carico del socio, con evidente inversione dell’onere della prova.

Il Fatto

Il contribuente, socio di una società a ristretta base partecipativa, ha ricevuto un avviso di accertamento per l’anno 2003, con il quale l’Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione, pro quota, gli utili extra contabili imputati alla società partecipata. Il contribuente ha impugnato l’atto e la controversia è giunta alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che ha confermato la decisione di primo grado. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali il contribuente ha denunciato l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di presunzioni e di accertamento.

La questione centrale riguarda la possibilità di applicare la presunzione di distribuzione degli utili al socio in assenza di un atto di accertamento nei confronti della società, nonché la corretta distribuzione dell’onere probatorio tra le parti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, data la loro stretta connessione, e li ha ritenuti fondati. Il Collegio ha richiamato i precedenti della Sezione V, tra cui Cass. n. 24732/2022, che ribadisce come il maggior reddito accertato di una società a ristretta base partecipativa si presuma distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili. Tale presunzione, però, ha natura semplice e si fonda sul fatto noto del maggior imponibile societario, con la conseguenza che essa presuppone l’esistenza di un accertamento nei confronti della società.

Nel caso di specie è risultato pacifico che non vi fosse stato alcun accertamento né alcun giudizio nei confronti della società. La presunzione di distribuzione degli utili non trova appiglio in un avviso di accertamento presupposto, tanto meno irrevocabile.

La Corte ha poi precisato che non necessariamente ogni accertamento nei confronti del socio deve essere preceduto da un avviso di accertamento emesso, valido ed efficace, nei confronti della società. Ciò non toglie, ed è il passaggio decisivo, che prima di ipotizzare la presunzione a carico del socio il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se l’Agenzia delle entrate avesse adempiuto all’onere della prova del fatto noto del maggior imponibile societario.

Sul punto la sentenza impugnata è apparsa contraddittoria e confusa. Laddove afferma l’assoluta autonomia dei due giudizi, quello nei confronti della società e quello nei confronti del socio, essa si pone in contrasto con i criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La questione non attiene ai rapporti tra i due giudizi, ma riguarda il tema della prova all’interno di un unico giudizio.

Il Collegio ha infine rilevato una seconda ragione di illegittimità: i giudici di appello hanno posto a carico del socio l’onere della prova contraria rispetto all’imponibile sociale, con evidente inversione dell’onere della prova. L’ordine logico corretto impone innanzitutto l’accertamento in fatto della prova del fatto noto del maggior imponibile societario e solo in caso di esito positivo la verifica dell’esistenza e dell’idoneità della prova contraria offerta dal socio. Il ricorso è stato pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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