Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: il TAR Puglia dichiara l’estinzione del giudizio (TAR Puglia n. 406 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, in assenza di opposizione dell’amministrazione resistente, determina la improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. La mancata opposizione dell’amministrazione alla richiesta di compensazione delle spese, formulata dalla parte ricorrente, costituisce giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Le società ricorrenti hanno impugnato, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, il Regolamento per l’applicazione del Canone unico Patrimoniale, approvato dal Comune di Brindisi con Delibera di C.C. n. 40 del 29.04.2021, e la Delibera di G.M. n. 141 del 31.05.2021, recante l’approvazione delle tariffe e delle scadenze per l’anno 2021. L’atto impugnato disciplina il canone per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, nonché il canone per l’occupazione di spazi pubblicitari. Le società hanno contestato la legittimità di numerose disposizioni del regolamento, chiedendone l’annullamento nella parte di rispettivo interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, con memoria depositata in data 6 marzo 2026, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite. L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha espresso opposizione a tale richiesta.

Il Tribunale ha ritenuto che, alla luce della dichiarazione della parte ricorrente e della mancata opposizione dell’amministrazione, il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando alcun interesse alla decisione del merito della controversia. La sopravvenuta carenza di interesse, quale causa di improcedibilità del ricorso, determina l’estinzione del giudizio senza necessità di esaminare le questioni di merito sollevate con il ricorso.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, considerata la mancata opposizione dell’amministrazione resistente alla richiesta di compensazione formulata dalla parte ricorrente e la natura della definizione del giudizio, che prescinde dall’esito del merito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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