Esecuzione del giudicato sul beneficio della carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 1145 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’incompletezza dell’esecuzione del giudicato e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, nominando in difetto un commissario ad acta. L’ordine di esecuzione non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese processuali quando vi sia distrazione in favore del difensore: in tal caso, per effetto dell’art. 93 cod. proc. civ., si instaura un rapporto autonomo tra difensore distrattario e parte soccombente, e solo il primo è legittimato a chiedere l’ottemperanza. Il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integra il presupposto dell’inadempimento.

Il Fatto

Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione lavoro, con sentenza n. 833 del 04.10.2023, aveva dichiarato il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per quattro anni scolastici e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma di denaro e all’attribuzione della carta elettronica dell’importo nominale di € 1.851,00, oltre alla rifusione delle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.

La sentenza, esecutiva e non impugnata, era stata notificata al Ministero. Il difensore della ricorrente aveva richiesto l’esecuzione con pec, senza riscontro. Da qui il ricorso per ottemperanza davanti al TAR, con domanda di assegnazione di un termine e di nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione ha depositato documentazione comprovante il pagamento delle spese legali e della somma liquidata a titolo di risarcimento, oltre agli interessi. Resta invece inadempiuta la parte del giudicato relativa al riconoscimento del beneficio e all’attribuzione della carta elettronica.

Il TAR sottolinea che è ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito e modificato. L’adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato non è dunque completo.

Il ricorso è pertanto accolto e viene dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 833/2023. Il Collegio precisa però che l’ordine non si estende alla parte sulle spese legali. In virtù della distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., tra difensore distrattario e parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale.

Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza, come affermato da Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e da TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015. Nel caso concreto le spese risultano comunque pagate.

Il TAR assegna al Ministero il termine di 30 giorni per l’esecuzione della parte residua e nomina il Prefetto di Firenze commissario ad acta, con facoltà di delega, per il successivo termine di 60 giorni in caso di inerzia. Le spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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