Spese di lite con distrazione e patrocinio a spese dello Stato: l’obbligo di versamento al capitolo di bilancio (TAR Sardegna n. 449 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, qualora la parte soccombente sia condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ammessa al beneficio, il pagamento deve essere eseguito, ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002, in favore del pertinente capitolo di bilancio della giustizia amministrativa. Tale obbligo sussiste anche quando il giudice abbia disposto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, atteso che la distrazione non elide la natura pubblica del credito, ma opera solo all’interno del rapporto tra difensore e assistito. L’eventuale omissione di tale statuizione nel dispositivo della sentenza costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione disciplinato dall’art. 86 cod. proc. amm., anche su impulso del giudice d’appello che abbia riformato la decisione.
Il Fatto
Con sentenza n. 536 del 17 luglio 2023, il TAR Sardegna aveva accolto il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, condannando il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore del ricorrente e distratte in favore del suo difensore, in quanto la parte era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il Ministero dell’Interno aveva proposto appello avverso tale capo di condanna, limitatamente alla parte in cui disponeva la distrazione in favore del difensore antistatario. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1173 del 13 febbraio 2026, aveva accolto l’appello, stabilendo che al dispositivo della sentenza di primo grado dovesse aggiungersi la precisazione per cui il pagamento andasse eseguito, ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002, in favore del capitolo di bilancio della giustizia amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, adito con il procedimento di correzione dell’errore materiale, ha dato atto del contenuto della sentenza del Consiglio di Stato, che ha riformato sia il precedente decreto collegiale n. 853 del 2023, con cui era stata già disposta una prima correzione della sentenza n. 536 del 2023, sia la stessa sentenza di primo grado.
La Sezione ha ritenuto di provvedere in conformità a quanto stabilito dal giudice d’appello, disponendo che la Segreteria apportasse alla sentenza n. 536 del 2023 la correzione richiesta. In particolare, dopo la frase che già prevedeva la condanna al pagamento delle spese con distrazione in favore del difensore, è stata aggiunta la precisazione che il pagamento da parte del Ministero dell’Interno andasse eseguito in favore del capitolo di bilancio della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002.
La decisione chiarisce che, nel sistema del patrocinio a spese dello Stato, la distrazione delle spese in favore del difensore non comporta che il pagamento debba essere effettuato direttamente a quest’ultimo da parte della Pubblica Amministrazione soccombente. Al contrario, l’erogazione deve avvenire nelle forme e nei modi previsti dal testo unico sulle spese di giustizia, con versamento al capitolo di bilancio della giustizia amministrativa, ferma restando la successiva liquidazione in favore del difensore secondo le regole del beneficio.
Il TAR ha altresì disposto la correzione dell’errore materiale con le modalità previste dall’art. 86, terzo comma, cod. proc. amm., ordinando alla Segreteria le relative annotazioni, e ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti.
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Nota della Redazione
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