Incandidabilità del consigliere comunale in carica in altro Comune (TAR Lombardia n. 603 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto, per i consiglieri comunali in carica, di candidarsi alla medesima carica in altro consiglio comunale, posto dall’art. 56, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267 del 2000, integra un requisito di candidabilità e non una mera causa di ineleggibilità. Esso deve sussistere al momento della presentazione della candidatura, ai fini della validità della stessa. Le dimissioni dalla carica, disciplinate dall’art. 38, comma 8, del TUEL, producono i loro effetti dalla data di presentazione e di assunzione al protocollo dell’ente, non dalla data di sottoscrizione, priva di data certa. Irrilevante è l’integrazione postuma del requisito, non essendo consentita all’Amministrazione alcuna valutazione discrezionale sull’incidenza della stessa sulla competizione elettorale: in mancanza del requisito, l’esclusione è atto dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale con cui è stata disposta l’esclusione della sua candidatura a consigliere comunale, in occasione delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio di un Comune, fissate per il 24 e 25 maggio 2026. La Sottocommissione ha ravvisato la causa di incandidabilità dell’art. 56 del d.lgs. n. 267 del 2000, poiché il ricorrente, diversamente da quanto autocertificato nella dichiarazione di accettazione della candidatura, ricopriva la carica di consigliere comunale in carica presso un altro Comune.

Il termine di presentazione delle candidature scadeva alle ore 12:00 del 25 aprile 2026. Il ricorrente ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione il 23 aprile 2026, attestando di non essere consigliere in carica in altro Comune. Dopo l’ammissione della candidatura, il Sindaco del Comune ove egli risultava in carica ha rappresentato alla Prefettura che l’interessato era ancora consigliere in carica, confermando via pec l’assenza di dimissioni. La Sottocommissione ha quindi escluso la candidatura e trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Il Collegio muove dalla duplice finalità delle norme invocate: garantire la correttezza e la trasparenza della competizione, impedendo che il candidato utilizzi la visibilità del ruolo istituzionale in un ente per trarne vantaggio altrove, e assicurare la serietà e la continuità del mandato, imponendo di perseguire in via esclusiva gli interessi della comunità rappresentata fino alla recisione del legame instaurato con l’elezione. Richiama, sul punto, Cass. civ., Sez. I, n. 11894 del 20 maggio 2006 e la Corte cost. n. 97 del 2 marzo 1991.

Al di là del nomen “ineleggibilità” usato dall’art. 60, comma 3, del TUEL, si tratta di un requisito di candidabilità, che deve sussistere al momento della presentazione della candidatura. Ne deriva la necessità che le dimissioni dalla carica elettiva siano presentate prima della presentazione della lista nella quale è compreso il consigliere dimissionario, come affermato da TAR Salerno, Sez. I, n. 786 del 28 aprile 2026.

L’art. 38, comma 8, del TUEL ancora l’effetto delle dimissioni alla presentazione personale e all’assunzione immediata al protocollo dell’ente. Nel caso concreto, il ricorrente era ancora consigliere in carica alla data della dichiarazione di accettazione; le dimissioni sono state trasmesse via pec il 27 aprile 2026 e protocollate il 28 aprile 2026, dunque dopo la sottoscrizione, dopo la presentazione della candidatura e dopo il provvedimento di esclusione.

Il Collegio esclude che l’annotazione del “24 aprile 2026” apposta in calce alla dichiarazione di dimissioni possa retrodatarne gli effetti, trattandosi di data priva di data certa e come tale inidonea: l’inizio degli effetti è correlato al requisito formale e oggettivamente verificabile della presentazione e dell’assunzione al protocollo. Correttamente, quindi, la Sottocommissione ha rilevato l’assenza del requisito e disposto l’esclusione, dopo l’attestazione del Sindaco che l’interessato risultava ancora in carica.

Le censure subordinate sono respinte per le stesse ragioni: venendo in considerazione un requisito di candidabilità, è irrilevante la sua integrazione successiva, né è consentito all’Amministrazione svolgere valutazioni discrezionali sull’incidenza dell’integrazione postuma sulla competizione. L’art. 60, comma 3, del TUEL individua nel giorno fissato per la presentazione delle candidature lo spartiacque tra rilevanza e irrilevanza della rimozione della causa di incandidabilità, precludendo ogni diversa valutazione. Quanto alla trasmissione degli atti alla Procura, essa è stata ritenuta corretta e doverosa in relazione ai profili di mendacio astrattamente rinvenibili nella dichiarazione sostitutiva resa ex art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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