Cambio di cognome: onere probatorio e interesse pubblico alla stabilità del nome (TAR Lombardia n. 721 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il cambio del cognome non è più subordinato a ipotesi tassative, ma la richiesta deve fondarsi su un ragionevole fondamento adeguatamente dimostrato, non su un generico impulso emotivo. La valutazione del prefetto è espressione di un potere discrezionale, esercitato bilanciando l’interesse dell’istante con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome come strumento di identificazione nella comunità sociale. Il diniego è legittimo quando le allegazioni del richiedente — inclusa la relazione del suo psicoterapeuta, priva di riferimenti temporali e fattuali precisi — restano indimostrate e contraddette dagli elementi documentali acquisiti. La sostituzione di un cognome portato per decenni richiede giustificazioni solide e certe, tanto più se il nuovo cognome risulta incongruo rispetto alle finalità di integrazione invocate.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino italiano, presenta alla competente Prefettura istanza di cambio del cognome, indicando come ragioni della richiesta il disagio provato sin dall’infanzia per gli schermi subiti in ragione del cognome, l’assenza di rapporti con il padre e il desiderio di prendere le distanze dalle proprie origini rumene. Il cognome prescelto richiama una specie di rettili.

Esaurito il contraddittorio procedimentale, il Prefetto respinge l’istanza con provvedimento del 5 aprile 2024, rilevando l’assenza del carattere ridicolo del cognome, la mancanza di prova sull’inesistente rapporto con il genitore e l’inidoneità della generica preferenza personale a fondare la richiesta. Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR, deducendo violazione di legge in relazione al d.P.R. n. 396/2000 e agli art. 8 e 14 CEDU, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione fattuale, che reputa in parte erronea e priva di adeguati riscontri probatori. Anzitutto osserva che il ricorrente è cittadino italiano, circostanza che rende poco comprensibili alcuni passaggi della relazione clinica, il principale fondamento dell’istanza.

Quanto al padre, di cui si dichiara solo la cittadinanza rumena, e alla figura materna, menzionata unicamente per un presunto abbandono, manca qualsiasi elemento che confermi le asserzioni, comprese le generalità del genitore. Anche l’affermazione di aver trascorso anni in un orfanotrofio rumeno è inconciliabile con il certificato di residenza storico, dal quale risulta una permanenza in Romania di pochi mesi, tra i quattro e i cinque anni di età, senza prova del ricovero.

Le relazioni dello psicoterapeuta, diagnosi a parte, non superano la soglia della valutazione soggettiva ovvero della testimonianza de relato: prive di riferimenti temporali e fattuali precisi, non hanno reale valore probatorio e non vincolano né l’Amministrazione né il Collegio. Il diniego è dunque sorretto da istruttoria adeguata e motivazione sufficiente.

La legge non esige più ipotesi tassative, ma continua a richiedere un fondamento ragionevole e dimostrato. Il Collegio richiama il principio per cui la valutazione prefettizia è potere discrezionale di bilanciamento tra interesse dell’istante e interesse pubblico alla stabilità del cognome, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 4578 del 2025.

Il provvedimento non esclude in assoluto un futuro cambio di cognome, ma rileva che gli argomenti finora addotti sono insufficienti, incongrui, indimostrati o non credibili. Chi vuole sostituire un cognome portato per circa trent’anni deve offrire giustificazioni solide e certe, prevalenti sull’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona. Il ricorso è respinto, con compensazione parziale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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