Cessata la materia del contendere per ottemperanza al giudicato, la P.A. soccombente rifonde le spese al ricorrente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 404 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, determinata dall’esecuzione spontanea del giudicato da parte dell’Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso, non esclude la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm., trattandosi di esito che non fa venir meno il rapporto processuale instaurato e che presuppone comunque l’accertamento della soccombenza virtuale della P.A. La declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere adottata anche in assenza di una formale rinuncia al ricorso, quando l’interesse sostanziale azionato risulti integralmente soddisfatto e non residui alcuna utilità ulteriore da conseguire in giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Udine la sentenza n. 215/24, depositata il 25 giugno 2024, favorevole alle proprie ragioni. La pronuncia, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione in data 27 giugno 2024, rimanendo tuttavia priva di esecuzione.
Avendo l’Amministrazione omesso di conformarsi al dictum giudiziale, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, chiedendo l’esecuzione della sentenza. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione provvedeva però a dare esecuzione al giudicato, sia pure successivamente alla proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione prodotta, l’interesse sostanziale sotteso alla domanda di ottemperanza doveva ritenersi integralmente soddisfatto: l’Amministrazione aveva infatti posto in essere gli atti necessari a dare esecuzione alla sentenza, facendo così venir meno l’oggetto della controversia.
Pur in assenza di una formale rinuncia, la situazione di sopravvenuta carenza di interesse ha condotto il Tribunale a dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente esaurimento della funzione del giudizio di ottemperanza, ormai privo di utilità per la ricorrente.
Sul piano delle spese, il Collegio ha precisato che la soccombenza dell’Amministrazione deve essere valutata con riferimento al momento in cui la domanda è stata proposta. L’Amministrazione, pur avendo successivamente ottemperato, ha dato causa al giudizio, rendendo necessario l’intervento del giudice dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato. Ne consegue che la ricorrente ha diritto alla rifusione delle spese processuali, liquidate forfettariamente in misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Le spese sono state distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio di cui all’art. 26 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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