Daspo per fatti violenti non connessi a manifestazione sportiva (TAR Abruzzo n. 338 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, di cui all’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989, può essere legittimamente adottato anche per condotte violente poste in essere in occasione di eventi non qualificabili come manifestazioni sportive, quando gli autori siano sostenitori organizzati di una squadra di calcio e i fatti siano comunque sintomatici del pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica in contesti sportivi. La valutazione di pericolosità sociale non richiede l’accertamento in sede penale dei fatti, potendo fondarsi su informative di polizia giudiziaria, atti a fede privilegiata. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non inficia il provvedimento quando ricorrano ragioni di urgenza connesse alla tutela della sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il daspo emesso dalla Questura di Teramo il 28.10.2022, con obbligo di presentazione per anni 5 in occasione delle partite del Teramo Calcio. Il provvedimento traeva origine da episodi di violenza verificatisi il 04.08.2022 durante una sagra paesana a Ioanella di Torricella Sicura, dove un gruppo di sostenitori organizzati del Teramo Calcio aveva aggredito l’ex presidente della società, ribaltando sedie e tavolini. Il ricorrente lamentava l’assenza del presupposto del collegamento con una manifestazione sportiva, non essendo in programma alcuna partita in quel contesto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo il provvedimento legittimo. La contestazione relativa alla mancanza del collegamento con la manifestazione sportiva non ha pregio: dalla relazione depositata emerge che i fatti violenti sono stati commessi da sostenitori organizzati del Teramo Calcio in danno dell’ex presidente della stessa società, circostanza che rende evidente il nesso con il contesto sportivo. Il tribunale ha valorizzato la natura preventiva della misura, che può essere disposta non solo in caso di accertata lesione ma anche di semplice pericolo di lesione dell’ordine pubblico.
Quanto all’attendibilità degli elementi di prova, il Collegio ha precisato che le informative di polizia giudiziaria costituiscono atti a fede privilegiata, facenti fede fino a querela di falso. La diversa ricostruzione fornita dal ricorrente non ha trovato conferma nei fatti accertati dai militari intervenuti, che avevano assistito all’aggressione e identificato i responsabili.
Sulla dedotta violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990, il TAR ha osservato che le urgenti esigenze di sicurezza pubblica consentono di derogare alla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo comunque configurabile alcuna lesione del diritto di libertà. Inoltre, l’art. 21-octies l. n. 241/1990 esclude il carattere invalidante della mancata comunicazione quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
La valutazione di pericolosità sociale del ricorrente è stata ritenuta correttamente operata dall’amministrazione sulla base dell’istruttoria completa ed esaustiva, con motivazione logica e proporzionata rispetto alla gravità dei fatti. La misura è stata confermata nella sua interezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.