Divieto di ristrutturazione difforme dalle NTA del PRG (TAR Campania n. 4470 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, gli interventi di demolizione e ricostruzione che comportino una modifica di sagoma, prospetti o caratteristiche planovolumetriche dell’edificio rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, e non già nella più lieve manutenzione straordinaria. Tali interventi sono legittimi solo se rientrano tra le fattispecie di ristrutturazione espressamente consentite dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico e del piano urbanistico territoriale; in caso contrario, sono illegittimi e vanno annullati. Il regime autorizzatorio paesaggistico semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017 non è applicabile a interventi di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma, che richiedono il procedimento ordinario. Il termine di impugnazione di un titolo edilizio, quando si contesti il quomodo dell’intervento, decorre dalla piena conoscenza del progetto, che può essere individuata nel momento in cui si renda palese l’esatta dimensione e consistenza dell’opera, anche a seguito di accesso documentale, e non dall’inizio dei lavori.

Il Fatto

Alcuni proprietari di unità immobiliari site in un complesso condominiale hanno impugnato i titoli abilitativi edilizi e paesaggistici rilasciati al proprietario di un fondo limitrofo. Questi, dopo aver acquistato un fabbricato rurale, aveva avviato un’intensa attività edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione di corpi di fabbrica con modifica di sagoma, prospetti e volumetrie, in area soggetta a vincolo paesaggistico e urbanistico (zona B). La trasformazione era stata autorizzata tramite un permesso di costruire, una SCIA alternativa e una variante in corso d’opera, nonché da un decreto di autorizzazione paesaggistica semplificata. I ricorrenti, dopo un primo ricorso proposto “al buio” e l’accesso agli atti, hanno dedotto la radicale illegittimità dei provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disatteso le eccezioni di tardività del ricorso, ritenendo che la contestazione del quomodo dell’intervento non facesse decorrere il termine dall’inizio dei lavori, ma dal momento in cui la piena conoscenza dell’entità e della consistenza delle opere fosse stata conseguita. Nel caso di specie, la consapevolezza è stata raggiunta solo con l’accesso documentale e l’ostensione dei titoli edilizi, considerata la complessità e la progressione degli interventi di demolizione e ricostruzione.

Il Collegio ha condiviso le conclusioni della verificazione disposta in corso di giudizio. Da essa è emerso che gli interventi realizzati sul fabbricato principale e sul corpo sud-ovest, consistenti nella demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma e prospetti, rientrano nella ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Tuttavia, tali interventi non sono compresi tra quelli di ristrutturazione consentiti dal combinato disposto degli artt. 17 e 32 del P.U.T. e degli artt. 40 e 9 delle NTA del PRG, vigenti per la zona territoriale 4 e la zona B, dove è vietato qualsiasi aumento volumetrico e sono ammesse solo specifiche tipologie di intervento. Ne discende la non consentibilità delle opere.

Quanto alla porzione nord-est, oggetto del permesso di costruire, la verificazione ha accertato che gli interventi di demolizione e ricostruzione ivi realizzati non risultano assentiti da alcun titolo e che la variazione di destinazione d’uso da deposito a residenza è in contrasto con l’art. 14 delle NTA del PRG. Inoltre, l’art. 6-bis della L.R. Campania n. 19/2009, richiamato dal titolo, non è applicabile, attenendo agli interventi in zona agricola. Il Tribunale ha infine rilevato l’inapplicabilità del regime di autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 3 d.P.R. n. 31/2017, non potendo opere di demolizione e ricostruzione rientrare nell’elenco di lieve entità dell’Allegato B.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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