No autorizzazione paesaggistica per strutture di camping prive di precarietà (TAR Lombardia n. 3133 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 non presuppone un’esatta indicazione dei dati catastali, quando il provvedimento contenga una descrizione dettagliata delle opere che ne consenta l’individuazione ai fini dell’esecuzione. La precarietà dell’opera non si desume dalle caratteristiche strutturali, ma dalla destinazione funzionale: ciò che rileva è l’attitudine a soddisfare esigenze stabili nel tempo. Le strutture di un’azienda ricettiva all’aperto, ancorché mobili o prefabbricate, se dotate di caratteristiche di fissità e allacciamenti alle reti, richiedono il previo titolo paesaggistico ed edilizio. L’ordine di demolizione è atto vincolato, che non impone una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né una motivazione sull’attualità dell’interesse alla demolizione.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria e gestrice, dal 2006, di un camping situato nel Comune di Eupilio, struttura ricettiva all’aperto oggetto nel tempo di ampliamenti che, secondo la prospettazione attorea, erano sempre stati autorizzati dal Comune e dal Parco Regionale della Valle del Lambro.
A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza su impulso della Procura della Repubblica, il Parco ha avviato un procedimento di verifica della conformità paesaggistica del compendio. Presentate le osservazioni, l’Ente ha notificato l’ordinanza prot. n. 05/2024, con cui ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità di autorizzazione paesaggistica. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la richiesta di riunione con il ricorso relativo all’ordinanza comunale di ripristino, trattandosi di provvedimenti autonomi, adottati da Enti differenti in esercizio di poteri non sovrapponibili. Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato.
Quanto alla prima doglianza, l’erronea indicazione dei dati catastali nell’oggetto dell’ordinanza non inficia la validità dell’atto: il corpo del provvedimento e la comunicazione di avvio del procedimento richiamano l’esatta ubicazione del camping, sicché la irregolarità formale non ha impedito alla ricorrente di esercitare pienamente le proprie difese. La descrizione analitica delle opere, articolata in undici punti, consente l’ingiunta rimessione in pristino.
Sul punto della precarietà, il Tribunale ha precisato che ciò che rileva non è la struttura dell’opera, ma la destinazione funzionale impressa alla medesima. I manufatti del camping, dotati di caratteristiche di fissità e di allacciamenti alle reti idrica, elettrica e fognaria, soddisfano esigenze permanenti e avrebbero richiesto il previo titolo paesaggistico. Gli interventi devono essere valutati nel loro complesso e mai in maniera frazionata, per comprenderne l’impatto effettivo.
La disciplina regionale invocata non supera il quadro statale: la definizione delle categorie di interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del governo del territorio. Le norme regionali vanno interpretate in conformità al d.P.R. n. 380 del 2001 e non esentano dalla previa acquisizione del titolo per i manufatti che, nella realtà, assumano caratteristiche di stabilità.
Infine, l’ordine di demolizione non richiede alcuna valutazione dell’interesse pubblico alla permanenza dell’opera, né consente di configurare un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Parco e compensazione nei confronti del Comune.
Nota della Redazione
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