Certificati formativi oscurati e offerta con soluzioni alternative nella gara elettromedicali (TAR Abruzzo n. 479 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il certificato di formazione richiesto dalla lex specialis a comprova della qualificazione del personale deve consentire l’individuazione del soggetto formato: se il nominativo è oscurato, il certificato non assolve alla funzione probatoria e non può fondare l’attribuzione del punteggio. Non integra offerta plurima e indeterminata, ma necessario adeguamento progettuale in applicazione del principio di equivalenza, la proposta che individua due piattaforme tecnologiche equivalenti rimettendo alla stazione appaltante la scelta di quella più adeguata alle proprie esigenze. In sede di contenzioso sugli appalti il rinvio della trattazione ex art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. è ammesso solo in casi eccezionali, e la sospensione degli effetti dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante non lo giustifica, perché sollecita anzi una rapida definizione del giudizio.
Il Fatto
Una centrale unica di committenza regionale indice una gara europea a procedura aperta per l’affidamento quinquennale dei servizi integrati di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali, con valore complessivo di oltre centosedici milioni di euro, suddivisa in cinque lotti territoriali. Il Disciplinare introduce una clausola di contingentamento: a ciascun concorrente primo in graduatoria possono essere aggiudicati al massimo due lotti, in ordine decrescente di rilevanza economica.
Nel lotto di interesse la graduatoria provvisoria vede prima una società, seconda la controinteressata e terzo il raggruppamento ricorrente. Poiché la prima classificata risulta già aggiudicataria di due lotti di valore superiore, l’amministrazione scorre la graduatoria e aggiudica alla seconda. Il raggruppamento terzo impugna l’aggiudicazione, censurando il punteggio ricevuto sul criterio del piano formativo e la valutazione dell’offerta della controinteressata sul criterio della cyber security. Quest’ultima propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio. La sospensione degli effetti dell’aggiudicazione, disposta dall’amministrazione per rivalutare i servizi alla luce di una sopravvenuta riduzione della spesa sanitaria, non integra le gravi ragioni richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. Essa presuppone la conoscenza dell’esito del giudizio per delineare il quadro economico definitivo e dunque impone una definizione rapida, non un differimento.
Superata l’eccezione di irricevibilità, il collegio esamina il merito. Sul primo motivo osserva che la lex specialis qualifica il criterio del piano formativo come tabellare e richiede, a comprova, gli attestati rilasciati dalle case costruttrici. Dagli allegati emerge però che negli otto certificati depositati i nominativi del personale sono oscurati. Non potendo risalire al destinatario del corso, il concorrente non dimostra di disporre di personale tecnico formato rispetto all’oggetto del servizio: i certificati vanno considerati come non prodotti e il punteggio corretto sarebbe stato pari a zero. Il motivo è quindi infondato, non sussistendo l’errore valutativo dedotto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene che la controinteressata abbia individuato i sistemi di cyber security più adeguati ai bisogni dell’amministrazione. La proposta di due piattaforme alternative non configura offerta plurima, ma risponde all’esigenza di adeguare il progetto alla struttura dell’ente, in ragione della rapida evoluzione tecnologica del settore. La scelta tra le due soluzioni è rimessa alla stazione appaltante, in coerenza con il principio di equivalenza e con l’art. 2 del capitolato, che lascia libero l’assuntore di progettare la propria struttura organizzativa.
Il ricorso principale è pertanto respinto nel merito; il ricorso incidentale, proposto in via subordinata rispetto all’interesse alla conferma dell’aggiudicazione, è dichiarato improcedibile per carenza di interesse. Il ricorrente principale è condannato alle spese di giudizio, liquidate in favore della stazione appaltante e della controinteressata.
Nota della Redazione
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