Veicoli pubblicitari “a vela”: illegittima l’equiparazione a impianti fissi dopo due ore di sosta (TAR Abruzzo n. 150 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di proporzionalità e adeguatezza, il regolamento comunale che assimila i veicoli pubblicitari “a vela”, itineranti e immatricolati ai sensi dell’art. 54 cod. della strada, a impianti fissi per la sola ragione della sosta prolungata oltre il termine di due ore, facendo derivare da tale equiparazione l’assoggettamento al canone annuale per l’occupazione di suolo pubblico. La stabilità di un impianto pubblicitario può predicarsi anche per destinazione, ma il criterio temporale prescelto deve essere univoco e proporzionato. L’art. 1, comma 821, lett. g), legge n. 160/2019, nel presumere temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente l’accertamento, fornisce un criterio generale che esclude la configurabilità di una stabilità per effetto di una sosta di durata meramente oraria.
Il Fatto
La società ricorrente e il socio avevano ricevuto avvisi di accertamento per l’occupazione di suolo pubblico, in applicazione dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sul Canone Unico del Comune di Pescara. Tale disposizione consentiva la sosta dei veicoli pubblicitari “a vela” per massimo due ore giornaliere, decorse le quali il veicolo era assimilato a un impianto fisso, con conseguente obbligo di autorizzazione e assoggettamento al canone annuale.
I ricorrenti impugnavano la norma regolamentare dinanzi al TAR, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 23 Cost. e dei commi 821, lett. g), 826 e 827 della legge n. 160/2019. Nel frattempo, uno dei ricorrenti aveva proposto opposizione avverso la sanzione irrogata dinanzi al Tribunale ordinario, che aveva respinto l’opposizione, ritenendo la norma regolamentare non contrastante con il quadro normativo nazionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato la propria giurisdizione, affermandola sulla sola impugnazione del regolamento, in quanto la norma impugnata determina una lesione diretta della posizione giuridica dei ricorrenti, costituendo il fondamento delle pretese e delle sanzioni applicate in via meramente consequenziale. Ha quindi ritenuto sussistente l’interesse al ricorso, nonostante la sopravvenuta delibera comunale n. 44 del 2024 che ha prorogato il termine di sosta, poiché tale atto non è retroattivo e non incide sugli avvisi di accertamento del 2022.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che, sebbene la stabilità di un impianto pubblicitario possa derivare anche dalla destinazione, la previsione di una sosta massima di due ore appare un termine eccessivamente breve per ritenere il mezzo trasformato in impianto fisso e per far discendere l’applicazione del canone per l’intero anno. Il dato temporale, oggettivamente non univoco, non è proporzionato allo scopo.
Il TAR ha tratto argomento dalla normativa statale: l’art. 1, comma 821, lett. g), legge n. 160/2019 presume temporanee le occupazioni abusive effettuate dal trentesimo giorno antecedente l’accertamento, sicché fino a quel termine gli impianti mobili non possono considerarsi stabilmente installati. La stessa disciplina comunale sopravvenuta nel 2024, che consente soste per l’intero periodo notturno senza dedurne la stabilità, conferma l’irragionevolezza della correlazione tra sosta superiore a due ore e natura fissa dell’impianto.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto nei limiti indicati, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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