Ottemperanza per la Carta docente: il TAR nomina il commissario ad acta e respinge l’astreinte (TAR Sardegna n. 255 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato il decorso infruttuoso dei termini per l’esecuzione di una sentenza di condanna, dispone l’obbligo dell’Amministrazione di darvi completa esecuzione e nomina fin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, con facoltà di delega a dirigenti dell’Ufficio. La condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere legittimamente negata qualora sussistano “altre ragioni ostative”, valutate dal giudice in relazione alla complessità del procedimento amministrativo da attivare e alla natura del beneficio da erogare, senza che ciò costituisca un’ipotesi di manifesta iniquità.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, in sede di opposizione, una sentenza che accertava il suo diritto a percepire il beneficio economico di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la somma complessiva di euro 1.000,00.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Tuttavia, non era seguito alcun adempimento spontaneo da parte del Ministero. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le pubbliche amministrazioni, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la regolarità della notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia del Ministero, il TAR ha disposto l’obbligo di dare piena esecuzione al giudicato nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il giudice ha nominato sin da ora un commissario ad acta nell’organo dirigenziale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega. Ha precisato che, in caso di incapienza di fondi, il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, e che, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice, non gli sarà liquidato alcun compenso.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte. Pur riconoscendo l’assenza di preclusioni astratte, ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. impone al giudice di valutare anche la sussistenza di “altre ragioni ostative” all’applicazione della misura. Nel caso di specie, ha individuato tali ragioni nell’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla Carta elettronica del docente, nella complessità del procedimento di attivazione che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e nella natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento ma incentivo eventuale.
Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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