Inammissibili i ricorsi su campionamento, assorbimento delle condotte e attenuanti (Cass. pen. Sez. III n. 33150 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità dell’atto di campionamento di sostanza stupefacente, conseguente alla violazione delle garanzie difensive previste dall’art. 87 d.P.R. n. 309/1990, non comporta automaticamente l’invalidità o l’inutilizzabilità del reperto in sequestro né degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso, trattandosi di attività successiva e ontologicamente distinta dal sequestro. La difesa che deduca la non riferibilità degli esiti analitici all’intero quantitativo sequestrato deve specificare il possibile nesso eziologico tra l’erroneità delle metodiche di campionamento e il risultato che assume viziato, non bastando la mera contestazione della rappresentatività dei campioni. Nel giudizio abbreviato, inoltre, l’accettazione del rito allo stato degli atti determina la convalescenza delle nullità a regime intermedio, restando deducibili solo le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche; il motivo che riproponga in Cassazione la doglianza già genericamente formulata in appello è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Due imputati erano stati giudicati con rito abbreviato in relazione a un’estesa attività di coltivazione e detenzione di cannabis, accertata a seguito di sequestro e successivo campionamento eseguito nel settembre 2018. Il giudice dell’udienza preliminare, su eccezione difensiva, aveva dichiarato la nullità del campionamento del 2 settembre 2018 per omessa comunicazione della facoltà di assistenza difensiva, respingendo però la richiesta di estensione della nullità agli atti conseguenti. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma, aveva rideterminato le pene e confermato la utilizzabilità degli accertamenti di laboratorio e della perizia tossicologica.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha lamentato l’inutilizzabilità degli accertamenti e della perizia eseguiti solo sul materiale campionato. Il secondo ha censurato l’assorbimento della detenzione nella coltivazione, la mancata applicazione della disciplina sulla canapa e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Sul primo ricorso il Collegio osserva che gli accertamenti di laboratorio facevano parte del fascicolo del pubblico ministero, accessibile alla difesa, che dunque era in condizione di prevederne il confluire nel compendio probatorio. L’eccezione di nullità era stata proposta unitamente alla richiesta di rito abbreviato condizionata a perizia qualitativa e quantitativa, integrazione ammessa dal G.u.p.: la relazione peritale è quindi legittimamente entrata nella piattaforma probatoria.
Nel giudizio abbreviato sono deducibili solo le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche. L’accettazione del rito allo stato degli atti presuppone una valutazione di idoneità allo svolgimento della funzione difensiva, con conseguente operatività del meccanismo di convalescenza delle nullità a regime intermedio secondo il modello dell’art. 183 cod. proc. pen. (richiamate Sez. 2 n. 19483 del 2013; Sez. 1 n. 19948 del 2010; Sez. 2 n. 9396 del 2023).
Nel merito, il principio invocato è consolidato: la nullità della campionatura per violazione dell’art. 87 d.P.R. n. 309/1990 non inficia il reperto né gli accertamenti su di esso eseguiti (Sez. 6 n. 5529 del 2018; Sez. 4 n. 43184 del 2013). La difesa doveva perciò specificare, dato l’elevato numero di campioni, se e come sussistesse un nesso eziologico tra metodiche di prelievo e risultato analitico (Sez. 3 n. 27587 del 2020; Sez. 3 n. 20017 del 2024). Il ricorso contesta la riferibilità degli esiti al resto della sostanza ma non spiega perché i campioni non siano rappresentativi. Il motivo, già generico in appello, resta tale in Cassazione, con richiamo a Sez. Un. n. 8825 del 2016.
Sul secondo ricorso, la Corte conferma l’assorbimento della detenzione nella coltivazione, applicando il principio per cui, quando unico è il fatto concreto che integra più azioni tipiche, le condotte minori perdono individualità (Sez. 6 n. 22549 del 2017). La motivazione della Corte territoriale ha inferito la continuità ontologica, cronologica e psicologica tra le condotte dall’uso della sostanza e dal possesso di canapa psicoattiva della stessa tipologia. Le censure sul contenuto di THC non superano i limiti del sindacato di legittimità: la coltivazione esulava dai parametri della legge n. 242 del 2016, essendo riscontrate concentrazioni di gran lunga superiori a quelle tollerate. Quanto al trattamento sanzionatorio, la graduazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e il diniego delle attenuanti generiche è sorretto dalla gravità dei fatti, dai precedenti penali e dalla scelta di occultare l’attività illecita sotto una coltivazione legale. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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