Inammissibile il ricorso sul programma terapeutico mai avviato (Cass. pen. Sez. IV n. 33146 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di illogicità della motivazione è deducibile in cassazione, quale vizio motivazionale, solo quando sia manifesto; non integra tale vizio la critica alla lettura degli atti operata dal giudice di merito, cui spetta la valutazione della serietà e dell’adeguatezza del programma di recupero. In tema di misure cautelari, la mera calendarizzazione di attività preliminari e la sottoposizione a valutazione multidisciplinare non integrano un programma terapeutico ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990, restando salva la revisione della scelta della misura una volta documentata la concreta possibilità di svolgimento del programma. Nel giudizio di legittimità sul provvedimento del Tribunale del riesame, il controllo sui gravi indizi di colpevolezza è limitato all’adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, non alle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato la custodia cautelare in carcere per un furto in abitazione consumato e più tentativi di furto in abitazione, commessi nel dicembre 2025 ai danni di persone anziane o vulnerabili. Gli agenti si introducevano o tentavano di introdursi nelle abitazioni affermando di appartenere alle forze dell’ordine e di dover controllare gli immobili, esibendo un’immagine sul cellulare in guisa di documento di riconoscimento.
Il Tribunale aveva ravvisato il grave quadro indiziario sulla base delle denunce-querele e delle immagini delle telecamere, oltre all’esigenza special preventiva in ragione della personalità dell’indagato, recidivo qualificato. Quanto alla dedotta alcol dipendenza, aveva escluso l’applicabilità dell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990, rilevando che l’elaborazione del programma era ancora in itinere. La difesa ha proposto ricorso per due motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Con il primo motivo la difesa deduceva l’illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990, per asserita carenza di un programma terapeutico per il recupero dalla dipendenza da alcool.
La Corte rileva anzitutto che la censura non è deducibile, perché l’illogicità assume rilievo quale vizio motivazionale solo quando sia manifesta, secondo il richiamato precedente Sez. 3 n. 17395 del 24/01/2023, Chen e Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna. Nel caso concreto le doglianze non investono il ragionamento esplicativo, ma la lettura che il Tribunale ha dato alla documentazione allegata.
Di tale documentazione il Tribunale ha offerto un’interpretazione non manifestamente illogica, concludendo per la mancata elaborazione del programma, avendo il servizio unicamente proceduto alla calendarizzazione di attività preliminari. Il giudice di merito ha quindi svolto la valutazione intesa a verificare serietà e adeguatezza del programma, per escluderne la pretestuosità, come già affermato da Sez. 6 n. 18186 del 14/12/2017, Hakiri e Sez. 4 n. 34903 del 07/06/2017, Chiesa. L’indagato era stato sottoposto solo a valutazione multidisciplinare, con tempi lunghi anche per la discontinuità degli appuntamenti, restando salvo il potere di revisione della misura.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La sola illogicità della motivazione non rientra tra i vizi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non è ravvisabile alcuna violazione di legge quanto alla sussistenza dei gravi indizi. Il ricorso per vizio di motivazione avverso il provvedimento del riesame consente alla Corte la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze, come chiarito da Sez. 2 n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli e Sez. Un. n. 11 del 22/03/2000, Audino.
Sul piano della qualificazione giuridica, è configurabile il furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento quando lo spossessamento avvenga invito domino, mentre ricorre la truffa quando il trasferimento del possesso si realizzi con il consenso, seppur viziato, della vittima (Sez. 4 n. 5435 del 09/11/2018, Morabito; n. 14609 del 22/02/2017, Piramide). Il Tribunale, muovendo dall’episodio consumato, ha valorizzato con ragionamento logico l’identità della sequenza comportamentale rispetto agli episodi rimasti al livello di tentativo. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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