Inammissibile il motivo sulla disapplicazione dell’ordine del Questore non proposto in appello (Cass. pen. Sez. III n. 27342 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché riguarda punti della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum quantum appellatum. La mancata disapplicazione del provvedimento del Questore, posto a fondamento della contravvenzione di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, convertito dalla legge n. 48 del 2017, costituisce questione che il giudice penale non è chiamato a esaminare, dovendosi essa far valere dinanzi al giudice amministrativo con l’impugnazione dell’ordine di allontanamento. La cognizione del giudice penale investito del reato di inosservanza del divieto di accesso alle aree urbane non si estende agli ordini che hanno preceduto quel divieto.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il ricorrente, cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, per il delitto di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, come modificato dall’art. 21-ter, d.l. n. 113 del 2018, alla pena di mesi cinque di arresto. La contestazione riguardava l’inosservanza del divieto di accesso alle aree urbane disposto dal Questore.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, tra l’altro, la mancata disapplicazione del provvedimento del Questore, per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, e l’insussistenza dell’elemento soggettivo, per non aver compreso le prescrizioni impartite, redatte solo in lingua italiana e non tradotte nella lingua madre.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo relativo alla mancata disapplicazione dell’ordine del Questore e lo dichiara inammissibile. Il ricorrente non aveva proposto la questione con l’appello, dove si era limitato a eccepire che nulla era stato detto sulla pericolosità della condotta tenuta in una certa data e che non rilevavano le precedenti condanne per il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, C.d.S.
Il motivo introduce dunque una questione nuova, non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. I punti della decisione non investiti dall’impugnazione diventano definitivi per effetto del principio del tantum devolutum quantum appellatum, richiamato dalla Sez. II n. 7532 del 2025.
La Corte aggiunge un rilievo autonomo: la censura avrebbe dovuto essere fatta valere dinanzi al giudice amministrativo con l’impugnazione del provvedimento del Questore. Richiama la Corte cost. n. 47 del 2024, che ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, d.l. n. 14 del 2017, rilevando che il giudice penale investito della contravvenzione di cui all’art. 10, comma 2 non è chiamato a occuparsi degli ordini di allontanamento che hanno preceduto il divieto di accesso.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte giudica il motivo manifestamente infondato. La Corte di appello aveva ritenuto sussistente la coscienza e volontà della violazione sulla base della non recente presenza del ricorrente nel territorio dello Stato e delle plurime condanne definitive per il medesimo reato, che gli avevano consentito di comprendere il contenuto dell’ordine. Tale risposta non è manifestamente illogica. Il difetto di conoscenza della lingua italiana, osserva la Corte, non risulta mai allegato nel procedimento, e le considerazioni svolte escludono anche che la permanenza nel territorio sia stata occasionale.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 7 C.d.S. – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati