La parte civile prevale sulla confisca in executivis (Cass. pen. Sez. 1 n. 11604 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione penale, il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti contenuto e limiti, ricavando dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, necessari per le finalità esecutive. Ne consegue che la persona offesa costituita parte civile, ancorché non abbia impugnato la statuizione di confisca che non abbia fatto salvi i suoi diritti, è legittimata a proporre incidente di esecuzione per far valere la prevalenza del proprio diritto al risarcimento del danno e alle restituzioni rispetto al provvedimento ablativo. L’art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. l), n. 4, d.lgs. n. 150 del 2022, estendendo a ogni ipotesi di confisca la salvezza dei diritti della persona offesa, costituisce canone interpretativo del giudicato anche per i procedimenti definiti prima della sua entrata in vigore.
Il Fatto
La persona offesa, costituita parte civile nel procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna dell’imputato per i reati di truffa e riciclaggio, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile. Con la medesima sentenza era stata disposta la confisca dei beni riconducibili al condannato, senza che fosse stata espressamente dichiarata la salvezza dei diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento.
La parte civile proponeva quindi incidente di esecuzione, chiedendo di dichiarare l’inopponibilità della confisca nei propri riguardi o, comunque, di accertare che la stessa non pregiudicasse le sue ragioni creditorie, e, in via subordinata, l’ammissione al passivo privilegiato del credito ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza e la Corte di appello, adita in sede di opposizione, dichiarava l’istanza inammissibile, ritenendo che la parte civile, avendo partecipato al giudizio di cognizione, avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado nella parte relativa alla confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che la motivazione del provvedimento impugnato non era rispettosa del principio generale in tema di esecuzione penale, secondo cui il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti contenuto e limiti, ricavando dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi necessari per le finalità esecutive. La Corte ha richiamato, sul punto, il proprio consolidato orientamento (Sez. 1, n. 7512 del 2025, Sez. 1, n. 14984 del 2019, Sez. 1, n. 16039 del 2016), evidenziando che, laddove la prospettazione della parte interessata riguardi l’effettivo contenuto del titolo esecutivo, non può denegarsi l’esame della domanda.
La Corte ha quindi rilevato che il giudice dell’impugnazione aveva impropriamente confuso l’ipotesi della richiesta di revoca della confisca da parte del terzo di buona fede con quella, oggetto dell’istanza della ricorrente, di riconoscimento della prevalenza del diritto al risarcimento rispetto al provvedimento ablativo. La parte civile, infatti, non chiedeva di eliminare la confisca, ma di vedere accertato che la stessa non pregiudicasse le proprie ragioni creditorie, diritti già espressamente riconosciuti nelle sentenze di merito, sebbene la liquidazione fosse stata demandata al giudice civile.
Quanto al merito, la Corte ha precisato che spettava al giudice dell’esecuzione dare del giudicato una lettura compatibile con il novellato art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Il previgente comma 1-quater, che limitava la salvezza dei diritti della persona offesa alla sola confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen., è stato abrogato dall’art. 41, comma 1, lett. l), n. 3, d.lgs. n. 150 del 2022. Contestualmente, il comma 1-sexies è stato sostituito, estendendo a tutti i casi di sequestro preventivo e confisca la regola per cui restano salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
La modifica normativa, secondo la Corte, ha fatto venir meno un’ingiustificata disparità di trattamento, estendendo la prevalenza dei diritti della persona offesa a ogni ipotesi di confisca. In tal senso depone anche il diritto euro-unitario, in particolare la direttiva n. 2024/1260, il cui art. 18 impone agli Stati membri di adottare misure affinché l’esecuzione delle misure di confisca non pregiudichi il diritto delle vittime a ottenere un risarcimento, costituendo un univoco canone interpretativo anche se non ancora recepito nell’ordinamento interno.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbente del primo, e ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio, affinché l’istanza della parte offesa sia valutata nel merito.
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Nota della Redazione
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