Natura fraudolenta degli atti dispositivi ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000 (Cass. pen. Sez. 3 n. 16292 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, mettendo così a repentaglio o rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva. Non integra la fattispecie il mero utilizzo delle somme prelevate per garantire la prosecuzione dell’attività sociale, difettando in tal caso l’elemento fraudolento che qualifica la condotta. Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge.

Il Fatto

Il Tribunale di Massa, adito in sede di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti del ricorrente, quale amministratore di fatto di una società, in relazione al reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000. L’ipotesi accusatoria riguardava sistematici prelievi dai conti societari ritenuti funzionali allo svuotamento della società e alla conseguente elusione del pagamento dei tributi.

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa, deducendo due motivi: il primo, relativo all’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto; il secondo, incentrato sulla insussistenza del fumus commissi delicti, contestando l’assenza di prove del coinvolgimento del ricorrente nei prelievi contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente richiamato il consolidato principio per cui il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, comprendendovi i vizi della motivazione talmente radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza.

Sulla base di tale scrutinio, ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato. Il Tribunale aveva, infatti, diffusamente esposto le ragioni dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, basate su concordi deposizioni testimoniali da cui emergeva un’attività di gestione economica della società connotata da piena autonomia rispetto all’amministratrice di diritto, le cui funzioni erano di natura essenzialmente contabile.

Il secondo motivo è stato, invece, accolto. La Corte ha osservato che il Tribunale, nell’integrare la motivazione del decreto di sequestro, aveva escluso la natura simulata dei prelievi ma ne aveva affermato la fraudolenza in quanto le somme erano state impiegate per il pagamento dei fornitori e per l’ordinaria attività d’impresa, al fine di eludere la contribuzione fiscale. Tale prospettazione non è stata condivisa dalla Corte, che ne ha evidenziato la sovrapposizione di piani: la qualificazione come fraudolenti degli atti dispositivi richiede, difatti, elementi di artificio, inganno o menzogna che rappresentino ai terzi una riduzione patrimoniale non veritiera.

Il solo utilizzo delle somme per garantire la prosecuzione dell’attività sociale non è, di per sé, sufficiente a integrare la fattispecie, portando alla paradossale conclusione che ogni attività imprenditoriale svolta senza pagare le imposte determinerebbe automaticamente la configurabilità del reato. Per tale ragione, l’ordinanza è stata annullata limitatamente al fumus del reato contestato, con rinvio al Tribunale di Massa per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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