Cancellazione elenchi lavoratori agricoli e notifica telematica INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26284 del 27.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione telematica degli elenchi nominativi trimestrali di variazione sul sito istituzionale dell’INPS, disposta dall’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, integra la notifica al lavoratore agricolo del provvedimento di cancellazione dalle giornate lavorative. Essa costituisce forma di pubblicità idonea a determinare la conoscenza erga omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione. La nuova disciplina regola soltanto la forma dell’atto di disconoscimento e non viola il principio di irretroattività, applicandosi a tutti gli elenchi successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori. La decadenza è sostanziale e non è impedita dalla presentazione di un ricorso amministrativo tardivo.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, in accoglimento dell’appello del lavoratore, aveva dichiarato il suo diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per due periodi del 2008 e del 2009, con condanna dell’INPS alla reiscrizione, alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola e al pagamento delle spese.

Il giudice di appello aveva escluso la decadenza, ritenendo che le modalità di comunicazione degli elenchi non indicassero periodi temporali definiti e imponessero al lavoratore un onere eccessivamente gravoso di consultazione continua. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione della disciplina sulla pubblicazione telematica.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa degli elenchi agricoli. Il r.d. n. 1949 del 1940, artt. 12 e 17, aveva distinto tra elenco nominativo e provvedimento di cancellazione, comunicato individualmente. Il d.lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5, aveva reintrodotto la notifica individuale dopo la soppressione operata dalla legge n. 459 del 1972. Il d.l. n. 510 del 1996, agli artt. 9-ter, 9-quinquies e 9-sexies, aveva confermato tale assetto.

La svolta è rappresentata dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011. Il comma 6 introduce l’art. 12-bis nel r.d. n. 1949 del 1940, prevedendo la notifica degli elenchi annuali mediante pubblicazione telematica sul sito INPS. Il comma 7 sopprime gli elenchi trimestrali e stabilisce che, in caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative, l’INPS notifica al lavoratore mediante la pubblicazione di appositi elenchi trimestrali di variazione, con le stesse modalità telematiche.

La Corte evidenzia che, pur senza abrogazione espressa degli artt. 8, comma 5, del d.lgs. n. 375 del 1993 e 9-quinquies, comma 4, del d.l. n. 510 del 1996, la comunicazione individuale è stata superata. I provvedimenti di disconoscimento non sono più distinti dall’elenco trimestrale, ma entrano a far parte degli elenchi di variazione, la cui notificazione avviene con la pubblicazione telematica.

Richiamando Cass. n. 33835 del 2023, la Corte esclude la violazione del principio di irretroattività: il comma 7 regola soltanto la forma dell’atto, mentre la fonte del potere di disconoscimento resta negli artt. 15, comma 3, del d.l. n. 7 del 1970 e 9, comma 1, del d.lgs. n. 375 del 1993. Richiama inoltre Corte cost. n. 45 del 2021, secondo cui il sistema di notificazione telematica contempera efficienza amministrativa e adeguata conoscibilità del provvedimento.

Nel caso concreto, il disconoscimento è intervenuto con pubblicazione telematica dal 16.06.2014 al 04.07.2014 e il ricorso giudiziario è stato depositato il 18.02.2015, oltre il termine. La domanda è quindi inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970. Irrilevante il ricorso amministrativo tardivo, che non sposta il dies a quo. La sentenza è cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., con compensazione integrale delle spese per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

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