Giudicato esterno e onere di trascrizione nel ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23640 del 21.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado è deducibile in cassazione, e non con la revocazione, solo se la parte interessata lo abbia ritualmente eccepito nel giudizio di appello. L’eccezione è rituale quando sia corredata dell’attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato, non essendo sufficiente il mero calcolo del decorso del termine di impugnazione. Il ricorso per cassazione che deduca il giudicato esterno deve inoltre riprodurre il testo della pronuncia, con richiamo congiunto di motivazione e dispositivo, ai fini dell’apprezzamento interpretativo del giudice di legittimità: il richiamo a stralci o ad atti allegati è insufficiente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione ad estratti di ruolo, soccombendo in primo grado e poi in appello. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha respinto il gravame rilevando la formazione del giudicato interno sulla statuizione relativa all’interesse ad agire, non impugnata, e giudicando irrilevanti sia la modifica normativa dell’art. 3-bis legge n. 146/2021 sia la pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283/2022.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 395 n. 5 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2909 cod. civ. e agli artt. 113 e 324 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale accolto l’eccezione di cosa giudicata formulata nelle note scritte del 14/12/2023, con cui aveva rappresentato che le cartelle erano già state dichiarate prescritte con altra sentenza di merito passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo era strutturato nella forma della violazione dell’art. 395 n. 5 cod. proc. civ., che integra un caso di revocazione: non risultava però che la sentenza d’appello fosse stata impugnata per revocazione, né che ricorresse un’ipotesi di revocazione di pronuncia della Cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ.
Quanto alla formazione del giudicato in secondo grado, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 21493/2010: se il giudicato esterno si forma in appello e non è eccepito dalla parte interessata, la sentenza difforme è impugnabile con la revocazione, non con il ricorso per cassazione. Il principio, “riversato in positivo” dalla successiva Cass. n. 28733/2022, consente il ricorso per cassazione quando l’esistenza del giudicato sia stata oggetto di eccezione ritualmente sollevata in appello.
Nel caso concreto l’eccezione non era rituale: la deduzione non era corredata dell’attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato, richiesta dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. e confermata da costante giurisprudenza (Cass. ord. n. 28515/2017, n. 6024/2017, n. 10623/2009, n. 21469/2013, n. 20974/2018, n. 6868/2022), non essendo sufficiente il mero calcolo della mancata impugnazione nel termine. L’attestazione prodotta risultava rilasciata il 16/2/2024, dunque dopo il deposito delle note del 14/12/2023 e due giorni dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
Il motivo è risultato inoltre privo di specificità: il ricorso non riproduceva il decreto di sostituzione dell’udienza, né il contenuto delle note scritte, né il testo della pronuncia asseritamente passata in giudicato. La Corte ha ribadito la necessità che il ricorso riproduca le parti rilevanti del giudicato con richiamo congiunto di motivazione e dispositivo (Cass. n. 5508/2018, n. 17310/2020, n. 29749/2022, n. 25700/2024), in forza del principio di specificità del mezzo di impugnazione di cui all’art. 366 nn. 3, 4 e 6 cod. proc. civ.
Infine, la Corte ha confermato la proposta di definizione accelerata e ha applicato gli ultimi due commi dell’art. 96 cod. proc. civ., condannando la ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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