Cane ucciso a caccia: proprietà non provata e onere probatorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 21272 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando si contesti che le risultanze istruttorie non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto. In caso di c.d. “doppia conforme” ex art. 360, comma 4, cod. proc. civ., applicabile ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022, il sindacato sulla valutazione delle prove è precluso in sede di legittimità. È, inoltre, inammissibile il motivo di ricorso che proponga per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova non trattata nella fase di merito e non rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace la compagnia assicuratrice e il cacciatore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l’uccisione, durante una battuta di caccia, del cane di cui asseriva di essere proprietario. Il giudice di primo grado rigettava la domanda perché infondata. La pronuncia, impugnata dall’attore, era confermata dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 969/2023.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, dichiarandone l’inammissibilità. Il primo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per un preteso vizio di ultra petizione del Giudice di Pace, è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, primo comma, cod. proc. civ., non recando la specifica indicazione degli atti processuali di riferimento, nonché in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., trattandosi di ipotesi di “doppia conforme” ex art. 360, comma 4, cod. proc. civ..
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che non ricorre il vizio di violazione dell’art. 2697 cod. civ., poiché la censura non atteneva all’erronea allocazione dell’onere probatorio ma alla valutazione delle risultanze istruttorie, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti del “nuovo” art. 360, n. 5, cod. proc. civ., inapplicabile nel caso di “doppia conforme”. La Corte ha precisato che il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto dei giudici di merito, sottratto al sindacato di legittimità, che non conferisce il potere di riesaminare il merito della causa ma solo di controllare la correttezza giuridica e logico-formale dell’esame svolto.
Con specifico riferimento alla mancata iscrizione all’anagrafe canina, elemento posto a base del convincimento dei giudici di merito circa la mancata prova della titolarità del diritto di proprietà sul cane, la Corte ha ritenuto la doglianza volta a sollecitare una rivisitazione della quaestio facti. La questione relativa alla violazione degli artt. 1140 e 1153 cod. civ., non essendo stata affrontata nei precedenti gradi di giudizio, è stata giudicata questione nuova, non prospettabile per la prima volta in sede di legittimità.
Infine, è stata dichiarata inammissibile la doglianza relativa alla contraddittorietà della motivazione, in quanto il ricorrente non si confrontava con la decisione del tribunale, fondata su due distinte rationes decidendi: la mancata prova del diritto di proprietà e la mancata prova del danno. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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