Mancato termine decadenziale per l’interpello disapplicativo ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 (Cass. civ. Sez. 5 n. 21273 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di disapplicazione delle norme antielusive, presentata ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 nella formulazione anteriore al 2015, non è soggetta ad un termine decadenziale. Il termine di novanta giorni, previsto dall’d.P.R. n. 259/1998, è posto esclusivamente a carico dell’Amministrazione finanziaria per rispondere e non può essere interpretato come termine di decadenza per il contribuente. L’interpello disapplicativo è, pertanto, tempestivo qualora sia formulato prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata proposizione dell’istanza in tempo utile per ottenere la pronuncia dell’Ufficio, il contribuente è comunque tenuto ad adempiere ai propri obblighi come se la disapplicazione fosse stata negata, salva la possibilità di regolarizzazione successiva.

Il Fatto

La società contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate un’istanza di disapplicazione dell’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, volta ad utilizzare, a seguito di un’operazione di fusione per incorporazione, perdite pregresse ed eccedenze di interessi passivi. L’Amministrazione finanziaria dichiarava inammissibile l’istanza, ritenendola tardiva per mancato rispetto del termine di novanta giorni antecedente la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dopo un primo grado che dichiarava il provvedimento di inammissibilità non impugnabile, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in sede di rinvio, accoglieva l’appello della società, dichiarando illegittimo il provvedimento dell’Agenzia ed accogliendo l’istanza di disapplicazione. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate deduceva la violazione degli artt. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, 172, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 e 1, commi 1, 5, 6 e 7, d.P.R. n. 259/1998, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’istanza di disapplicazione non dovesse essere presentata entro i novanta giorni precedenti la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il quadro normativo di riferimento. L’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 consente al contribuente di richiedere la disapplicazione delle norme antielusive che limitano deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta, qualora dimostri che nella fattispecie concreta gli effetti elusivi non potevano verificarsi. Il rinvio al d.P.R. n. 259/1998 disciplinante le modalità applicative non introduce, tuttavia, alcun termine di decadenza a carico del contribuente.

La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, ha chiarito che l’interpello disapplicativo, a differenza di quello ordinario di cui all’art. 11, legge n. 212/2000, non è caratterizzato dalla vincolatività della risposta. Di conseguenza, il termine di novanta giorni indicato nel decreto ministeriale è posto a carico dell’Ufficio per rispondere, ma non assume alcuna rilevanza per la valutazione della tempestività dell’istanza del contribuente. Quest’ultima è, invece, da considerarsi tempestiva se presentata prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza più recente (Cass. 31 ottobre 2024, n. 28097).

La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite e dando atto della non applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di Amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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