La critica alla consulenza tecnica è ammissibile solo per vizi della motivazione storica (Cass. civ. Sez. 1 n. 5603 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la riforma dell’art. 360 cod. proc. civ. introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, la critica alla consulenza tecnica d’ufficio è ammissibile in cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo se denuncia l’omesso esame di un preciso fatto storico, decisivo e sottoposto al contraddittorio, che il consulente e il giudice di merito abbiano omesso di considerare. La medesima critica può essere proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice abbia completamente obliterato le specifiche censure della difesa, giungendo a una decisione basata su una motivazione apparente. Non ricorre tale ipotesi quando il giudice menziona i rilievi critici e dichiara di aderire alle determinazioni dell’ausiliario, ovvero quando il c.t.u. abbia risposto alle osservazioni delle parti nella relazione finale.

Il Fatto

La società proprietaria di un fondo coltivato ad uliveto specializzato conveniva in giudizio la società di gestione del metanodotto, dopo che una parte del terreno era stata occupata per la realizzazione dell’infrastruttura. Le parti avevano concluso un contratto per l’asservimento della superficie, con previsione che i danni a cose, piantagioni e frutti pendenti sarebbero stati determinati a lavori ultimati. L’attrice chiedeva la liquidazione dell’indennità per l’espianto di 470 ulivi e per l’occupazione temporanea del suolo.

Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la convenuta a pagare le somme determinate dal consulente tecnico d’ufficio. La Corte d’appello, adita dalla società, dopo aver disposto una nuova c.t.u., liquidava un importo notevolmente inferiore per l’indennità delle piante tagliate, confermando solo la somma per l’occupazione temporanea. La società agricola ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi, incentrati sulla critica alle risultanze della seconda consulenza tecnica d’ufficio. Il primo motivo, denunciando l’omesso esame di fatti decisivi, è stato dichiarato inammissibile perché non censurava l’omissione di un fatto storico ma mirava a ottenere una rilettura delle valutazioni del consulente e delle critiche del c.t.p., già vagliate dal secondo ausiliare e dalla Corte territoriale.

Il secondo motivo, relativo alla natura confessoria, transattiva o accertativa dei verbali di consistenza, è stato ritenuto inammissibile per la novità della questione, non risultando dalla sentenza impugnata, e per carenza di autosufficienza quanto al potere di impegnare la parte in capo al funzionario che aveva sottoscritto i verbali.

Il terzo motivo, concernente l’apparenza della motivazione per l’adesione alla seconda c.t.u., è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che difetta di motivazione la sentenza che, non cogliendo il contrasto tra due consulenze, aderisca all’una senza ragioni, ma tale carenza non sussiste quando il giudice accetti criticamente la relazione del consulente da lui nominato, che ha rivalutato il percorso del primo ausiliario. In tal caso è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattese le argomentazioni della precedente, richiamando il precedente delle Sez. lav. n. 418 del 1998.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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