Limiti esterni giurisdizione contabile e ricorso ex art 380-bis cod proc civ (Cass. civ. Sez. Un. n. 6979 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto relativo di giurisdizione è riscontrabile quando il giudice speciale violi i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciando su materie attribuite alla giurisdizione ordinaria o di altri giudici speciali, oppure negando la propria giurisdizione sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri. Tale vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando, che non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma solo la legittimità del suo esercizio, attenendo ai limiti interni della giurisdizione contabile. L’art. 380-bis cod. proc. civ. contiene, nei casi di conformità tra proposta di definizione e decisione finale, una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e di una ulteriore somma non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., codificando una ipotesi di abuso del processo.

Il Fatto

I ricorrenti, familiari dell’originaria attrice, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello, ha dichiarato inammissibile il ricorso per opposizione di terzo dagli stessi proposto contro una precedente pronuncia della medesima Corte. Quest’ultima, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avanzato dall’attrice avverso la sentenza di rigetto della domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato diretto per invalidità di servizio.

Il ricorso è affidato a tre motivi, articolati attorno a pretese violazioni di norme costituzionali, convenzionali ed eurounitarie. La Prima Presidente deposita proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; i ricorrenti depositano procura speciale con attestazione di conformità e chiedono la decisione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite muovono dall’indirizzo consolidato in tema di difetto relativo di giurisdizione. Il vizio è riscontrabile solo quando il giudice speciale oltrepassi i limiti esterni della propria giurisdizione, ossia pronunci su materie riservate al giudice ordinario o ad altro giudice speciale, ovvero neghi la propria giurisdizione ritenendola di altri. Tale ambito non si estende, di per sé, alle sentenze abnormi, anomale o a uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento.

Ne consegue che il vizio non è configurabile per errores in procedendo o in iudicando: questi non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, ma soltanto la legittimità del suo esercizio. A sostegno, il Collegio richiama la sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale e la successiva giurisprudenza delle Sezioni Unite, tra cui Cass., S.U., n. 7926/2019, Cass., S.U., n. 8311/2019, Cass., S.U., n. 29082/2019, Cass., S.U., n. 7839/2020, Cass., S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 18259/2021, Cass. S.U., n. 31311/2021 e Cass. S.U., n. 19341/2022.

Applicando tale regola, la Corte osserva che il primo motivo è volto in realtà a sostenere l’ammissibilità del ricorso, sulla base di riferimenti giurisprudenziali superati dall’indirizzo richiamato. Gli altri due motivi deducono violazioni di norme costituzionali, convenzionali ed eurounitarie che, in ipotesi, integrano errori in procedendo e in iudicando della Corte dei conti, collocandosi dal lato dei limiti interni della giurisdizione contabile, in ordine alla valutazione negativa dell’interesse dei ricorrenti a proporre l’azione e alla ritenuta inconfigurabilità del dolo o della collusione a loro danno.

Il Collegio rileva inoltre che l’istanza di decisione non è stata sostenuta da alcun argomento volto a contrastare la proposta, espressione di un indirizzo assolutamente consolidato. Quanto alle conseguenze, richiamando Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433, si afferma che l’art. 380-bis cod. proc. civ. codifica una ipotesi di abuso del processo: non attenersi a una valutazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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