Regolamento d’ufficio sul COMI e conflitto di competenza nel codice della crisi (Cass. civ. Sez. I n. 5328 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il regolamento di competenza d’ufficio è esperibile, in applicazione analogica dell’art. 45 cod. proc. civ., anche in presenza di un conflitto di competenza meramente virtuale, determinato dalla contemporanea pendenza di più istanze di apertura della liquidazione giudiziale dinanzi a tribunali diversi. Stante l’inderogabilità del criterio di cui all’art. 27 CCII e la conseguente rilevabilità d’ufficio e in ogni tempo della sua violazione, non osta l’avvenuta pronuncia, in uno dei giudizi, della sentenza di apertura della procedura, anche se divenuta definitiva. L’art. 30 CCII, che enuncia il principio della prevenzione, è inutilizzabile se il tribunale pronunciatosi per primo abbia affermato la propria competenza in relazione a un centro degli interessi non corrispondente a quello principale. La competenza per territorio si radica al momento del deposito dell’atto introduttivo e spetta al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, potendo la presunzione di coincidenza con la sede legale essere vinta dalla prova del carattere fittizio di quest’ultima.

Il Fatto

Una società in liquidazione depositava ricorso presso il Tribunale di Padova chiedendo l’apertura della liquidazione giudiziale di un’altra società, con sede legale in La Spezia, con contestuale richiesta di misure cautelari. La domanda era proposta ai sensi dell’art. 27, comma 2, CCII sul presupposto che la sede legale della convenuta, presso lo studio di un professionista, non ne costituisse il centro degli interessi principali, ubicato invece in provincia di Padova.

Nessuno si costituiva per la società debitrice. Il custode dell’azienda, sottoposta a sequestro giudiziario, e alcuni creditori chiedevano a loro volta misure cautelari. Successivamente, il Tribunale di La Spezia pronunciava sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della medesima società. Il Tribunale di Padova, ritenuta la propria competenza, ravvisava un conflitto positivo di competenza virtuale e richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi degli artt. 30, comma 2, CCII e 45 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio. Il Collegio ritiene che esso sia esperibile, in applicazione analogica dell’art. 45 cod. proc. civ., sia in presenza di un conflitto reale positivo sia di un conflitto meramente virtuale. Ciò in ragione dell’inderogabilità del criterio dell’art. 27 CCII e della conseguente rilevabilità d’ufficio e in ogni tempo della sua violazione.

L’eventuale pronuncia della sentenza di apertura in uno dei giudizi, anche definitiva, non preclude il regolamento. Né può invocarsi l’art. 30 CCII, che enuncia il principio della prevenzione: esso postula che i tribunali siano tutti ugualmente competenti ex art. 27 CCII, risultando perciò inutilizzabile se il primo si sia pronunciato in relazione a un centro degli interessi non corrispondente a quello principale. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza formatasi sugli artt. 9 e 9-ter legge fall., in particolare Cass. n. 19343 del 2016.

Nel merito, il punto nodale è l’individuazione del centro degli interessi principali. L’art. 2, comma 1, lett. m), CCII lo definisce come il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, replicando l’art. 3 del Regolamento UE n. 848/2015. L’art. 27, comma 3, CCII introduce un regime di presunzioni di coincidenza del COMI con la sede legale risultante dal registro delle imprese, presunzione superabile con la prova del carattere fittizio della sede.

Determinante per radicare la competenza è il deposito dell’atto introduttivo, come confermato dall’art. 28 CCII e desumibile dall’art. 5 cod. proc. civ. Il Collegio valorizza una serie di elementi sintomatici già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: il carattere solo formale della sede legale presso lo studio di un professionista; il luogo di tenuta delle assemblee; lo svolgimento dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa in provincia di Padova, desumibile dalle relazioni sulla gestione; la predisposizione delle buste paga e la localizzazione degli istituti di credito. Tali indici consentono di ritenere vinta la presunzione.

La Corte dichiara quindi la competenza del Tribunale di Padova ex art. 27, comma 2, CCII. Richiamando Cass. n. 16116 del 2019, precisa che l’incompetenza del tribunale che ha aperto la procedura non travolge la sentenza, restando salvi gli effetti degli atti compiuti davanti al giudice incompetente, come confermato dall’art. 31 CCII. Non provvede sulle spese, stante la proposizione d’ufficio del regolamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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