Canoni area container: giurisdizione al giudice ordinario e diffida non lesiva (TAR Marche n. 512 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto i canoni e gli altri corrispettivi inerenti la concessione in uso dei beni pubblici dell’area container è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., trattandosi di questione attinente alla determinazione e alla riscossione di un corrispettivo per l’utilizzo di beni pubblici. È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso l’invito-diffida a lasciare il modulo abitativo occupato, poiché tale atto costituisce una mera sollecitazione priva di attitudine lesiva, non modificando in peius la sfera giuridica del destinatario. La lesività discende soltanto dall’emanazione del provvedimento finale. È parimenti non lesiva la deliberazione di carattere generale che ridetermina il corrispettivo, né gli atti presupposti per i quali sia già decorso il termine decadenziale di impugnazione.
Il Fatto
A seguito della sequenza sismica che ha colpito le Marche dall’agosto 2016, nel gennaio 2017 al nucleo familiare del ricorrente è stato assegnato un container nell’area emergenziale realizzata dal Comune di Tolentino. Con nota prot. n. 6091 del 2 marzo 2023 l’Ente ha invitato e diffidato l’occupante a lasciare il modulo abitativo e a versare la somma dovuta per i mesi di gennaio e febbraio 2023, quantificata nel provvedimento. Il ricorrente ha impugnato tale nota, la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 16 febbraio 2023 e gli ulteriori atti presupposti richiamati in epigrafe.
Il ricorso era assistito da istanza cautelare, rigettata con ordinanza non appellata, nella quale il Tribunale ha ritenuto, per un verso, la propria giurisdizione solo parziale, e per altro verso l’insussistenza del periculum. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due distinte questioni di ammissibilità. La prima attiene alla giurisdizione. La richiesta di pagamento dei canoni e degli altri corrispettivi inerenti la concessione in uso dei beni pubblici insistenti nell’area container è demandata, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., al giudice ordinario. Su tale rilievo il Tribunale si era già espresso in sede cautelare, e la conclusione viene confermata in sentenza.
La seconda questione riguarda la lesività degli atti gravati. L’invito-diffida a lasciare il container occupato è privo di attitudine lesiva, come evidenziato nella medesima ordinanza cautelare. Il ricorso volto all’annullamento di una mera diffida è pertanto inammissibile, poiché il requisito della lesività discende soltanto dall’emanazione del provvedimento finale. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa, tra cui TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 1906 del 2019.
Il Tribunale ribadisce il proprio consolidato orientamento: la diffida costituisce una mera sollecitazione che l’amministrazione rivolge al destinatario affinché ponga in essere determinati adempimenti, ma non implica di per sé alcuna modifica in peius della sfera giuridica dell’interessato. Tale conclusione è tanto più valida quando nella diffida il dirigente comunale abbia espressamente preavvisato che, in caso di inottemperanza, il Sindaco avrebbe emanato un’ordinanza contingibile ex artt. 50 e 54 del T.U.E.L., unico provvedimento la cui inosservanza configura anche la violazione dell’art. 650 cod. pen. Vengono richiamati TAR Marche, Sez. I, n. 797 del 2020 e TAR Marche, Sez. I, n. 142 del 2026.
Né è lesiva la deliberazione di Giunta n. 56 del 2023, in quanto atto di carattere generale. Né sono lesivi gli ulteriori atti indicati in epigrafe, essendo stati emanati nel 2022 e quindi al di fuori del termine decadenziale al momento della proposizione del ricorso. Per queste ragioni il ricorso è dichiarato in parte inammissibile per carenza di giurisdizione a favore del giudice ordinario, davanti al quale la domanda potrà essere riproposta, e in parte inammissibile per carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito della controversia.
Nota della Redazione
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