Riconoscimento titolo estero sostegno, silenzio e termine del Ministero (TAR Lazio n. 2174 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea, l’autorità competente deve adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’Amministrazione di provvedere e, per il caso di perdurante inadempienza, nomina un commissario ad acta. L’obbligo di provvedere impone di esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, valutando l’equipollenza del titolo e disponendo, se del caso, misure compensative.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 24.4.2025, istanza di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna. L’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ribadito che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Venendo al merito, il Tribunale ha individuato il termine di conclusione del procedimento nell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, di recepimento della direttiva 2013/55/UE. Tale disposizione fissa in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento. Poiché il termine risultava scaduto già alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato il silenzio-inadempimento.
Fermo l’obbligo di provvedere, il Tribunale ha ritenuto di commisurare il nuovo termine a centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. La scelta è motivata in ragione del rilevantissimo numero di richieste della specie, circostanza assunta come fatto notorio.
Nel definire il contenuto dell’obbligo, il Collegio ha richiamato i principi espressi dal Giudice d’appello con la Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361 e dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022. Anche se rese con riferimento ai titoli conseguiti in Romania, tali principi sono stati considerati di positiva sovrapponibilità ai titoli acquisiti in qualsiasi Stato membro. Il Ministero deve dunque esaminare l’istanza tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che la durata, il livello e la qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno, e valutando l’equipollenza dell’attestato, con eventuali e proporzionate misure compensative.
Il Tribunale ha infine richiamato il principio enunciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare nella causa C-313/01, Morgenbesser, secondo cui spetta all’autorità competente verificare se e in quale misura le conoscenze attestate dal diploma e le qualifiche o l’esperienza maturate soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste. Il ricorso è stato pertanto accolto, con nomina del commissario ad acta in caso di inutile decorso del termine e condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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