Ritiro cautelare delle armi e revoca dei titoli di polizia per mancanza di requisiti psicofisici: non richiesto l’accertamento di un abuso (TAR Lazio n. 12800 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure preventive di polizia relative alla detenzione e al porto di armi, l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampia discrezionalità, non sussistendo nel nostro ordinamento posizioni di diritto soggettivo alla detenzione di armi. Il ritiro cautelare delle armi ex art. 39, comma 2, TULPS costituisce misura preventiva, provvisoria e anticipatoria, fondata su una motivata valutazione circa la possibilità che l’interessato possa abusare delle armi legalmente detenute. Non è richiesto un accertato abuso, essendo sufficiente che elementi obiettivi dimostrino una scarsa capacità di autocontrollo e dominio dei propri impulsi. Il giudizio della Commissione medica circa l’assenza dei requisiti psicofisici previsti dall’art. 2 del D.M. 28 aprile 1998 non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per palese travisamento o manifesta irragionevolezza.

Il Fatto

A seguito di una segnalazione dei Carabinieri per reati contro la persona, la Prefettura aveva emesso un divieto di detenere armi e il Questore aveva revocato il porto di pistola. Con sentenza del 30 aprile 2025, il TAR aveva accolto il ricorso, rilevando un difetto di istruttoria e annullando i provvedimenti, salve le valutazioni future dell’Amministrazione. Nelle more del giudizio penale, l’Istituto di vigilanza privata presso cui il ricorrente svolgeva l’attività di guardia particolare giurata segnalava uno stato depressivo certificato dalla ASL. La Questura, con provvedimento del 6 giugno 2025, revocava il decreto di nomina a guardia particolare giurata e l’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta. Il TAR aveva invece già disposto il ritiro cautelare delle armi ex art. 39 TULPS.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disatteso la tesi del ricorrente circa la natura elusiva del giudicato dei nuovi provvedimenti, rilevando che questi poggiavano su circostanze sopravvenute e non oggetto del precedente giudizio. La misura del ritiro cautelare risulta infatti giustificata dalla comunicazione dell’Istituto di vigilanza circa la condizione di stato depressivo certificato e la terapia farmacologica in corso, elementi idonei a ingenerare dubbi sull’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi. La misura cautelare si estende anche alla licenza di porto d’armi, poiché una diversa interpretazione permetterebbe al soggetto di procurarsi legittimamente nuove armi, vanificando la ratio della norma.

Quanto alla revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, il Collegio ha valorizzato la nota del Comando Stazione Carabinieri dell’8 febbraio 2025, relativa al rifiuto del ricorrente di consegnare il porto d’armi e alla condotta ostruzionistica tenuta, nonché il giudizio del Collegio Medico Legale del 12 maggio 2025 che ha attestato l’assenza dei requisiti psicofisici previsti dall’art. 2 del D.M. 28 aprile 1998.

Il TAR ha precisato che le dichiarazioni rese dai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni non possono considerarsi false salvo prova contraria, mentre le certificazioni mediche depositate non evidenziano un palese travisamento o una manifesta irragionevolezza del giudizio della Commissione, che rientra nella normale opinabilità propria della scienza medica.

La peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, incaricata di pubblico servizio ai sensi dell’art. 138, ultimo comma, TULPS, richiede requisiti soggettivi ancor più stringenti di quelli per il porto d’armi, imponendo la verifica di una condotta improntata al massimo rispetto della legalità. Conseguentemente, ricorso e motivi aggiunti sono stati respinti, unitamente all’istanza risarcitoria, con spese compensate per la particolarità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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