Indennità di trasferimento d’autorità ai vigili del fuoco e obbligo di motivazione (TAR Marche n. 526 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’indennità di trasferimento ex art. 1 della legge n. 86/2001, fondato sul mero richiamo a note interne prive di spiegazione dell’iter logico seguito, è viziato da difetto di motivazione e va annullato. Il diritto all’indennità sussiste quando il trasferimento sia ascrivibile tra quelli d’autorità, ricorrendo il formale provvedimento di movimentazione, il carattere autoritativo della disposizione, l’indicazione dell’esigenza di servizio, la potenziale irreversibilità della sede di destinazione e la distanza superiore a 10 km tra comuni diversi. Accertata la fondatezza della pretesa, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione al calcolo e alla liquidazione dell’indennità, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. I fatti allegati e non specificamente contestati si intendono provati ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, vigile del fuoco in servizio presso un comando provinciale, riceveva l’ordine di trasferimento presso un distaccamento distante circa 48 km, per esigenze legate all’apertura della nuova sede e al riequilibrio dei turni di servizio. Il servizio nella nuova sede si protraeva dal settembre 2018 al luglio 2020, quando l’interessato rientrava nella sede originaria mediante procedura di mobilità.

Presentata istanza per il riconoscimento dell’indennità di trasferimento ex art. 1 della legge n. 86/2001, l’amministrazione la respingeva con provvedimento che richiamava due note interne senza esplicitare le ragioni del diniego. Il ricorrente impugnava l’atto chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento dell’indennità, oltre interessi. L’amministrazione si costituiva solo formalmente, senza rassegnare conclusioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’unica censura articolata, che deduce violazione di legge, falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 86/2001 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria. La doglianza è accolta.

In via preliminare il Tribunale rileva che il provvedimento impugnato si limita a richiamare due note interne — una delle quali peraltro mai depositata in giudizio — per poi concludere apoditticamente che l’istanza non può essere accolta. Tale sola circostanza basterebbe a determinare l’accoglimento del ricorso, poiché dal testo non è dato comprendere secondo quale iter logico l’amministrazione abbia respinto la richiesta: il diniego è pertanto affetto da palese difetto di motivazione.

Il Collegio ritiene comunque di svolgere considerazioni di merito, dando per provati i fatti narrati in ricorso perché non specificamente contestati dall’amministrazione, in applicazione dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. Dal contesto fattuale emergono tutti i presupposti per qualificare il trasferimento come d’autorità, con conseguente diritto all’indennità.

Il Tribunale individua in particolare: il formale provvedimento di movimentazione del personale; il carattere autoritativo della disposizione, non risultando alcuna istanza di trasferimento da parte dell’interessato; l’indicazione dell’esigenza di servizio da soddisfare, ossia l’apertura del distaccamento e il riequilibrio dei turni; la potenziale irreversibilità del trasferimento, essendo il rientro avvenuto solo tramite mobilità; la distanza superiore a 10 km tra comuni diversi, pari a circa 48 km.

Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’amministrazione al calcolo e alla liquidazione dell’indennità dovuta, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo. L’adempimento deve avvenire entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale di altri ricorsi analoghi proposti all’udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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