Canoni demaniali marittimi: no a omologazione tra stabilimento e ristorazione (Cass. civ. Sez. I n. 10605 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni di beni del demanio marittimo, l’art. 1, comma 251, n. 2, della legge n. 296/2006 attribuisce alla specifica destinazione delle pertinenze un valore determinante ai fini dell’individuazione dei valori OMI cui rapportare parte del canone concessorio. La lettera della norma, che richiama la destinazione delle superfici pertinenziali secondo la tipologia dei valori locativi OMI, esclude che, ove tali superfici siano adibite a più usi riconducibili a categorie diverse, si possa procedere a una valutazione di prevalenza di una destinazione sulle altre. Occorre invece individuare la superficie adibita a ciascun uso, applicare a essa il valore locativo corrispondente e sommare gli importi per determinare il canone complessivo. Ne consegue l’impossibilità di omologare le pertinenze adibite a ristorazione e bar a quelle turistico-ricreative svolte dal concessionario.
Il Fatto
La società concessionaria di uno stabilimento balneare con annesso bar-ristorante, situato su area demaniale marittima, convenne in giudizio l’Agenzia del Demanio e il Comune per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti di determinazione dei canoni e la restituzione delle somme versate in eccesso per il periodo 2007-2012.
Il Tribunale accolse la domanda, dichiarando illegittimi i provvedimenti e condannando i convenuti alla restituzione delle somme eccedenti. La Corte d’appello, dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia perché tardivo, accolse quello del Comune e rigettò la domanda, qualificando come commerciale l’intera attività dello stabilimento e riservando la destinazione terziario-direzionale alle sole pertinenze non strumentali alla concessione. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sui criteri di determinazione dei canoni di concessione del demanio marittimo. La questione, già affrontata da una recente pronuncia richiamata nel testo (Cass., Sez. I, n. 16088 del 2023), viene risolta ribadendo il principio secondo cui la specifica destinazione delle pertinenze assume rilievo decisivo per individuare i valori OMI da applicare.
La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 1, comma 251, n. 2, che distingue tra aree ricomprese nella concessione e pertinenze. Per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il n. 2.1 prevede che il canone si determini moltiplicando la superficie del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi OMI, per un coefficiente pari a 6,5, con riduzioni percentuali per scaglioni progressivi di superficie.
La lettera della disposizione, prendendo in considerazione la destinazione delle superfici secondo la tipologia dei valori locativi OMI, senza alcun riferimento a un’utilizzazione principale, impedisce di procedere per prevalenza quando le superfici siano adibite a più usi. Si deve invece individuare la superficie di ciascun uso, applicare il relativo valore locativo e sommare gli importi. L’interpretazione trova conforto nell’art. 27, comma primo, lett. a), d.lgs. n. 114/1998 e nell’art. 5 della legge n. 287/1991, che valorizzano la specificità dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su aree demaniali adibite a stabilimenti balneari.
La sentenza impugnata, pur dichiarando di dissentire dal criterio del primo giudice, è incorsa nel medesimo errore: ha assimilato la gestione dello stabilimento alla ristorazione, qualificandola in modo indifferenziato come attività commerciale, e ha riservato la destinazione terziario-direzionale alle pertinenze non strumentali alla concessione.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile, perché introduce una questione non esaminata nella sentenza impugnata e implicante un’indagine di fatto sulla natura non pertinenziale delle opere, senza che sia stato precisato in quale fase del merito la questione sia stata sollevata. La sentenza è quindi cassata in accoglimento dei primi due motivi, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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