Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese per sopravvenuto indirizzo nomofilattico (Cass. civ. Sez. I n. 22082 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta dopo che un indirizzo nomofilattico ampiamente sopravvenuto alla proposizione del ricorso ha privato di fondamento l’impugnazione, determina l’estinzione del processo con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 2, cod. proc. civ. La sopravvenienza dell’indirizzo delle Sezioni Unite integra una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, che non giustifica l’applicazione della misura sanzionatoria prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Questa norma, in quanto eccezionale e di stretta interpretazione, non può essere estesa oltre i casi di impugnazione dilatoria o pretestuosa.

Il Fatto

La società ricorrente, mandataria di una cessionaria di credito bancario, aveva proposto opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’opponibilità dell’ipoteca iscritta su beni di una società terza datrice, compresi in una procedura di amministrazione straordinaria. Il Tribunale di Vicenza aveva rigettato l’opposizione con il decreto indicato in epigrafe.

Avverso quella decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La controricorrente ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative nel corso del giudizio.

La Motivazione della Corte

Nella memoria depositata il 17.05.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e alle domande in esso svolte, invocando l’art. 390 cod. proc. civ., e ha chiesto la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

A fondamento della richiesta la ricorrente ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 8557 del 27.03.2023. Secondo quell’indirizzo, i titolari di un diritto di ipoteca o di pegno su beni compresi nel fallimento, costituiti in garanzia per debiti di terzi, non possono avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo, dovendo invece intervenire nel procedimento di ripartizione dell’attivo per chiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni ipotecati.

La Corte ha rilevato che il richiamato indirizzo nomofilattico è ampiamente sopravvenuto alla proposizione del ricorso. Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 2, cod. proc. civ.

La Corte ha poi escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012. Si tratta di norma eccezionale, e dunque di stretta interpretazione. Il meccanismo sanzionatorio mira a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e non è pertanto applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, come confermato dai precedenti richiamati.

Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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