Capacità economica preesistente e revoca dei nulla osta al lavoro (TAR Toscana n. 155 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori extra UE, la verifica della capacità economica del datore di lavoro va ancorata alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda, quale pre-requisito di ammissione, e non a sviluppi futuri o ipotetici. Per le imprese di nuova costituzione, prive di dichiarazioni fiscali al momento della domanda, la capacità economica può essere dimostrata mediante previsioni di fatturato e nuove commesse, purché sorrette da un supporto probatorio affidabile. Le mere proiezioni di bilancio, gli accordi verbali non formalizzati e le asseverazioni che si limitano a recepire le dichiarazioni del datore non integrano la prova richiesta. Il giudizio negativo che ne consegue legittima la revoca dei nulla osta per l’insussistenza del requisito al momento della domanda.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa artigiana operante nel settore della carpenteria navale, presentava nel dicembre 2023 venticinque domande di nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori stranieri, nell’ambito del decreto flussi. Con provvedimenti del febbraio 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilasciava i nulla osta ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 42 del D.L. n. 73/2022.
A seguito dei controlli, la Prefettura comunicava il preavviso di rigetto e, con provvedimento del luglio 2024, disponeva la revoca. Impugnata la revoca, la Prefettura la annullava in autotutela per vizi procedimentali, riattivando l’istruttoria con un nuovo preavviso. Acquisito il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, in data 19.11.2024 venivano adottati i nuovi decreti di revoca, motivati sull’insufficienza del fatturato netto del 2023 rispetto alla sostenibilità delle nuove assunzioni. Da qui il ricorso al TAR Toscana, respinto in sede cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i cinque motivi, che involgono profili di eccesso di potere e di violazione procedimentale. In via generale, è corretto ancorare la valutazione della capacità economica al periodo di riferimento cristallizzato, cioè all’esercizio 2023, tenuta presente l’annualità di presentazione delle istanze.
Tale ancoraggio, tuttavia, non può essere applicato in modo assoluto e formalistico. Per le imprese di nuova costituzione lo spettro di analisi va ampliato e la verifica può attingere a commesse, appalti e previsioni di fatturato, a condizione che l’interessato fornisca oggettive prove e documentate possibilità di sviluppo. Richiamando TAR Puglia, Bari, n. 127 del 2019 e TAR Lombardia, Brescia, n. 350 del 2024, il Tribunale ribadisce che la capacità economica va misurata su tutti i lavoratori presenti in azienda e che non è ammissibile il rilascio del nulla osta sulla base di mere ipotesi di sviluppo.
Nel caso concreto l’amministrazione ha offerto una doppia lettura dei dati: formale, nel senso che l’impresa non era neo-costituita secondo la definizione della circolare INL n. 3/2022 e della nota n. 2066 del 21.03.2023, essendo già disponibile la dichiarazione IVA 2023; sostanziale, perché le prospettive di crescita non erano sorrette da elementi solidi. Gli unici supporti erano prospetti di bilancio, una dichiarazione su accordi verbali con due società, non resa nelle forme del d.P.R. n. 445/2000, e un’asseverazione che recepiva le dichiarazioni del datore. Anche la crescita prospettata, rapportata alla soglia di 30.000 euro annui per ciascun lavoratore, non copre le venticinque assunzioni richieste.
Il Collegio esclude il difetto di competenza del SUI, poiché l’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 gli demanda la verifica della congruità delle richieste in relazione alla capacità economica, e l’art. 24-bis del D.Lgs. n. 286/1998 lascia ferma la possibilità di controlli da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Quanto all’onere motivazionale, richiamando il Consiglio di Stato n. 7864 del 2025, è sufficiente che il provvedimento dimostri di aver tenuto conto, nel loro complesso, delle osservazioni procedimentali, senza analitica confutazione.
È infine respinta la censura sull’applicazione dell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, disposizione speciale e a durata limitata, dettata per la diversa procedura di emersione e non estensibile in via analogica. Il ricorso nel suo complesso è infondato e viene respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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