Sospensione automatica del giudizio di ottemperanza per la legge Pinto durante il biennio di rinnovo della domanda (TAR Puglia n. 16 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, innovando l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 con l’inserimento del comma 12-bis, introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza per i crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021. La sospensione opera decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della legge n. 207/2024 e per la durata di due anni, durante i quali i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis dell’art. 5-sexies. La norma si applica anche agli incidenti di esecuzione promossi nell’ambito del giudizio di ottemperanza, come l’istanza di sostituzione del commissario ad acta, che restano sospesi sino alla scadenza del biennio. Il giudizio prosegue ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm. su istanza di fissazione dell’udienza da presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal decreto emesso dalla Corte di Appello di Lecce in data 12 maggio 2014, con il quale è stata liquidata una somma ai sensi della legge n. 89/2001, nota come legge Pinto, a favore di alcuni ricorrenti. Il decreto, depositato in cancelleria il 3 giugno 2014, non risultava tuttavia eseguito dall’Amministrazione. I creditori hanno pertanto incardinato un giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, iscritto al registro generale nell’anno 2015, per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di condanna.
Nell’ambito di tale giudizio di ottemperanza, i ricorrenti hanno depositato in data 28 novembre 2025 un’istanza di sostituzione del commissario ad acta, lamentando verosimilmente l’inerzia o l’inadeguatezza dell’organo nominato per provvedere all’esecuzione. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, e la questione è stata trattata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo il comma 12-bis. Tale disposizione offre ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 la facoltà di rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo, al fine di ottenere più celermente il soddisfacimento dei propri crediti.
La norma introduce altresì una preclusione temporanea all’avvio di azioni esecutive e giudizi di ottemperanza per un periodo di due anni, decorrente dalla scadenza dei venti giorni successivi all’entrata in vigore della legge n. 207/2024. Per i giudizi già pendenti, come quello in esame, è disposta la sospensione automatica, finalizzata a consentire agli interessati di avvalersi del nuovo strumento di rinnovo della domanda, nella prospettiva di una sollecita definizione delle posizioni creditorie.
Il Tribunale ha quindi verificato che l’incidente di esecuzione promosso dai ricorrenti con l’istanza di sostituzione del commissario ad acta rientra nell’ambito del giudizio di ottemperanza incardinato per l’esecuzione del decreto di condanna. Tale incidente, pur impregiudicata ogni valutazione sulla regolare instaurazione del contraddittorio con l’Amministrazione, è attratto nella disciplina della sospensione automatica prevista dalla norma sopravvenuta.
In applicazione del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, il Collegio ha disposto la sospensione del giudizio sino alla data di scadenza del biennio. Ha precisato che il giudizio proseguirà ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza da presentarsi entro novanta giorni dalla scadenza del medesimo biennio.
La decisione assume rilievo in quanto chiarisce l’ambito applicativo della sospensione automatica, riconoscendone l’operatività anche nei confronti degli incidenti di esecuzione che sorgono all’interno del giudizio di ottemperanza, qualificandoli come atti riconducibili alla fase esecutiva del giudizio medesimo.
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Nota della Redazione
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