Nesso causale da uranio impoverito e risarcimento del danno terminale iure hereditatis (TAR Lazio n. 2800 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tumorale contratta in teatri operativi contaminati integra una confessione stragiudiziale e determina una presunzione di efficacia causale del servizio prestato, con ribaltamento sull’Amministrazione del rischio della causa ignota. Una volta provato lo svolgimento della missione in contesti caratterizzati da presenza di uranio impoverito e l’insorgenza successiva della neoplasia, l’onere della prova contraria grava sull’Amministrazione, che deve dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. La responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. impone di circoscrivere i rischi non strettamente bellici, prevedibili e prevenibili. Il danno non patrimoniale terminale è liquidato iure hereditatis, con distinzione tra componente biologico-relazionale e componente morale-psichica, secondo le tabelle del Tribunale di Milano.

Il Fatto

Gli eredi legittimi di un Primo Maresciallo dell’Esercito hanno agito davanti al TAR Lazio per il risarcimento dei danni subiti iure successionis a causa del decesso del congiunto, avvenuto per neoplasia polmonare con metastasi multiple. Il militare aveva prestato servizio in missioni internazionali in Somalia e in Kosovo, in aree interessate da bombardamenti con munizionamento all’uranio impoverito.

Il Ministero della Difesa aveva inizialmente dichiarato l’infermità non dipendente da causa di servizio. A seguito di una precedente sentenza della Sezione, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva poi riconosciuto il nesso causale, con decreto ministeriale del 14.09.2017. Gli eredi hanno quindi chiesto il risarcimento delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificate in via equitativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la questione di giurisdizione sulla domanda di danno patrimoniale. La pretesa relativa ai ratei stipendiali futuri non percepiti è qualificata come domanda iure proprio dei familiari, non trasmessa in via ereditaria. Su tale voce il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del Giudice Ordinario.

Nel merito, il TAR ricostruisce il quadro probatorio del nesso causale. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è qualificato come confessione stragiudiziale con valenza anche nell’azione risarcitoria, secondo l’insegnamento della Corte d’Appello di Roma n. 837/2017. L’Amministrazione non ha assolto l’onere di provare una diversa concausa.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 15 del 7 ottobre 2025, che ha valorizzato il rischio professionale specifico tipizzato dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, superando le difficoltà probatorie legate al caso concreto. Sulla scorta della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 1638/2022, n. 6684/2021, n. 7557/2020), il militare deve provare solo lo svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali e l’insorgenza della patologia tumorale; l’Amministrazione deve invece dimostrare una genesi extra-lavorativa della malattia.

Il TAR afferma la responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ.: al dovere del militare di esporsi al rischio bellico corrisponde il dovere dell’Amministrazione di prevenire i rischi non strettamente bellici, prevedibili e prevenibili. Nel caso di specie nessuna prova contraria è stata prodotta.

Sul quantum, il Collegio liquida il solo danno non patrimoniale terminale iure hereditatis, applicando le tabelle del Tribunale di Milano ed. 2024, con personalizzazione del 50%. Il periodo di progressione della malattia è quantificato in 494 giorni. La somma riconosciuta è di euro 214.651,00, oltre interessi legali, con applicazione della compensatio lucri cum damno per le somme già corrisposte a titolo di indennità e adeguamento pensionistico privilegiato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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