Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Calabria n. 1094 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza è irrituale e non produce l’effetto estintivo del giudizio previsto dall’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm. Essa costituisce tuttavia argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. In tale evenienza il giudice dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La compensazione delle spese resta rimessa alla valutazione discrezionale del collegio.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato, con ricorso e successivi motivi aggiunti, l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 6 del 16 gennaio 2022, con la quale — per motivi sanitari connessi al contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 — erano state applicate al territorio comunale, per dieci giorni, le misure della c.d. zona arancione.

Costituitasi la Regione per resistere, il Comune ha successivamente dichiarato di voler rinunciare al ricorso con atto notificato e depositato il 16 marzo 2026. La dichiarazione non è stata notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 84 cod. proc. amm., che disciplina la rinuncia al ricorso. La norma consente alla parte di rinunciare in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta e depositata, ma impone che la rinuncia sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; solo se le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono il processo si estingue.

Nel caso esaminato la dichiarazione di rinuncia non rispetta tutte le prescrizioni dei commi 1 e 3 dell’art. 84: in particolare, non è stata notificata alla controparte nel termine di dieci giorni anteriori all’udienza. Da ciò deriva che la rinuncia è irrituale e non può fondare una pronuncia di estinzione del giudizio.

La Corte non si arresta però a questa constatazione. Richiamando il comma 4 dell’art. 84, rileva che anche in assenza delle formalità prescritte il giudice può desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La rinuncia irrituale viene quindi qualificata come argomento di prova della perdita di interesse, in linea con Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015, TAR Lazio, Roma, sez. III ter, n. 11990 del 2017 e TAR Piemonte, sez. II, n. 981 del 2014. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Le spese di giudizio sono compensate, in considerazione della peculiarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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