Caparra confirmatoria per compensazione e responsabilità del socio accomandatario dopo la trasformazione (Cass. civ. Sez. II n. 20435 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La caparra confirmatoria di cui all’art. 1385 cod. civ. si perfeziona di regola con la consegna di una somma di denaro o di cose fungibili, ma le parti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, possono sostituirvi un meccanismo di compensazione convenzionale tra crediti che produca, prima della conclusione del contratto principale, un effetto equivalente alla dazione materiale. La qualificazione della caparra come penitenziale ex art. 1386 cod. civ. presuppone che nel contratto sia stato previsto il diritto di recesso, che, in sua assenza, non può desumersi dal solo riferimento letterale contenuto nella clausola. Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone trasformata in società di capitali non è liberato dalle obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, in mancanza del consenso dei creditori, e il beneficium excussionis dell’art. 2304 cod. civ. opera solo in fase esecutiva, non impedendo l’azione di cognizione del creditore per munirsi di titolo esecutivo.
Il Fatto
Una società promittente venditrice e una promissaria acquirente stipulano un preliminare di compravendita immobiliare. La clausola dedicata alla caparra prevede, in luogo della consegna di denaro, la compensazione totale di un credito vantato dalla promissaria acquirente, per un importo di 500.000,00 euro, con il prezzo di vendita. Il preliminare qualifica espressamente quella somma come caparra penitenziale, ma non attribuisce ad alcuna parte la facoltà di recesso. Alla scadenza del termine per il rogito la promittente venditrice, benché diffidata, non si presenta davanti al notaio.
La promissaria acquirente agisce per ottenere il doppio della caparra. Il Tribunale accoglie la domanda, qualificando la caparra come confirmatoria nonostante la denominazione contrattuale. La Corte d’Appello conferma e compensa le spese. La società acquirente e il socio accomandatario della promittente venditrice propongono ricorso principale e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sostengono che la caparra confirmatoria sia un contratto reale, che si conclude solo con la dazione materiale del denaro o di cose fungibili. La Corte respinge la tesi. La giurisprudenza di legittimità ammette che la consegna sia differita a un momento successivo, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, come nei casi di assegni bancari consegnati a titolo di caparra, persino privi di data.
Il secondo motivo del ricorso principale e il terzo del ricorso incidentale contestano la qualificazione della clausola come confirmatoria anziché penitenziale. La Corte osserva che l’art. 1386 cod. civ. richiede che nel contratto sia previsto l’esercizio del recesso. Nel caso concreto nessuna parte aveva quella facoltà. Il richiamo letterale alla caparra penitenziale non è sufficiente. La Corte d’Appello, in un’interpretazione complessiva del preliminare, ha collegato la clausola con quella successiva che riconosceva ai promittenti venditori il diritto di trattenere la caparra in caso di mancata stipula del rogito, ravvisando la duplice funzione di rafforzamento del vincolo e di liquidazione anticipata del danno.
Quanto alla compensazione in luogo della consegna, la Corte afferma che l’autonomia contrattuale consente alle parti di optare per un meccanismo di compensazione immediata tra crediti. Se è inadempiente la parte che già prima del preliminare era debitrice, la controparte può pretendere il doppio del credito compensato. Se invece è inadempiente la controparte, si produce solo l’effetto conservativo dell’estinzione del pregresso debito per compensazione.
Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione del giudicato interno. La Corte lo ritiene infondato: la sentenza di primo grado non aveva riconosciuto il diritto al doppio della caparra per recesso, bensì per inadempimento contrattuale, né si era formato alcun giudicato sulla natura della caparra.
Il quarto motivo contesta la responsabilità illimitata del socio accomandatario per l’obbligazione di restituzione del doppio della caparra, sorta dopo la trasformazione della società in s.r.l. La Corte richiama l’orientamento consolidato: in mancanza del consenso dei creditori alla trasformazione, il socio illimitatamente responsabile non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino a quel momento. L’obbligazione di concludere il rogito era nata con la sottoscrizione del preliminare, quando la società era ancora in accomandita semplice. Nemmeno il beneficium excussionis impedisce l’azione di cognizione contro il socio, operando solo in fase esecutiva. Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati.
Nota della Redazione
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