Progressioni di carriera: illegittima la modifica ex post dei criteri di selezione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20436 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle selezioni per le progressioni di carriera del personale transitato per mobilità, i criteri di valutazione dell’anzianità sono quelli esistenti al momento del bando, quale lex specialis della procedura. L’accordo collettivo successivo che modifichi quei criteri è inapplicabile a ritroso, perché una modifica ex post dei parametri di selezione altera le condizioni su cui la graduatoria era stata formata e lede il legittimo affidamento dei concorrenti, integrando violazione dei canoni di correttezza e buona fede. Il Regolamento interno dell’azienda sanitaria e gli accordi decentrati non sono atti normativi: la loro violazione non è deducibile in cassazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ma solo sotto il profilo dell’erronea applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di un’azienda sanitaria locale e proveniente da un IPAB, aveva partecipato alle selezioni interne per le progressioni di carriera lamentando che non fosse stata valorizzata, nel punteggio, l’anzianità maturata presso l’istituto di provenienza. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello aveva confermato la pronuncia, ritenendo che l’anzianità presso l’IPAB dovesse essere valutata, secondo il Regolamento vigente al momento delle selezioni, in quanto ente equiparato alle aziende del SSN per lo svolgimento prevalente di funzioni sanitarie.

La Corte territoriale aveva inoltre escluso l’applicabilità retroattiva dell’accordo collettivo successivo, che restringeva l’estensione agli enti equiparati richiedendo l’applicazione in concreto dei contratti del comparto sanità. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che il Regolamento interno di un’azienda sanitaria locale non è atto normativo, ma mera disciplina dei rapporti di lavoro e delle progressioni presso quello specifico ente. Analoga censura non può riguardare un accordo decentrato, poiché la norma e l’art. 63, comma 5, del d. lgs. n. 165 del 2001 considerano soltanto i contratti collettivi nazionali. Rispetto a tali atti sarebbe ipotizzabile unicamente la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. cod. civ., ma il motivo non è impostato in tal senso.

La Corte osserva altresì che non è ammessa in sede di legittimità la mera censura in fatto dell’accertamento del giudice di merito: il motivo, affermando l’esatto contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, costituisce difesa di merito impropria nel giudizio di cassazione.

Il secondo motivo introduce il profilo centrale. La Corte riconosce che il nuovo datore di lavoro può valorizzare l’esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella della pregressa fase del rapporto. Tuttavia, rettificata in parte la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., il ragionamento della sentenza impugnata è assorbente: non può ammettersi una modifica ex post dei parametri posti a base di una selezione.

Il carattere modificativo è palese, perché si è passati dall’anzianità maturata in enti che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie all’anzianità in enti che abbiano concretamente applicato i contratti del settore sanitario pubblico. Applicare dopo un criterio diverso, pur proveniente dalle organizzazioni sindacali, realizzerebbe una violazione radicale dei parametri di correttezza e buona fede, alterando le condizioni su cui la graduatoria era stata formata e il legittimo affidamento dei concorrenti.

Il terzo motivo è respinto per le medesime ragioni: i due accordi non dicono la stessa cosa, e la doglianza interpretativa su accordi decentrati non può essere dedotta come violazione degli stessi o come generico difetto motivazionale. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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