Capitali esteri non dichiarati: la presunzione di evasione non è retroattiva, ma l’Ufficio può usare presunzioni semplici (Cass. civ. n. 27103/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 27103/2025, pubblicata il 9 ottobre 2025, R.G. n. 19107/2018, Presidente Aldo Carrato, Relatore Francesco Cortesi.
Il principio di diritto
In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, con riferimento all’omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l’Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IRPEF per il 2006, i redditi derivanti da disponibilità finanziarie che un contribuente deteneva in Svizzera, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. La Commissione tributaria provinciale annullava l’atto per decadenza; la Commissione regionale accoglieva l’appello erariale, ritenendo applicabile retroattivamente il raddoppio dei termini di cui all’art. 12 del d.l. n. 78/2009, qualificato come norma processuale. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La motivazione
Il raddoppio dei termini di decadenza e prescrizione (art. 12, commi 2-bis e 2-ter) ha natura procedimentale e soggiace al principio tempus regit actum: si applica anche ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore (1° luglio 2009). La presunzione legale di evasione (comma 2) ha invece natura sostanziale e non è retroattiva, perché le norme sulle presunzioni sono collocate tra quelle sostanziali e una diversa lettura pregiudicherebbe il diritto di difesa del contribuente. Ciò non impedisce però all’Ufficio di provare l’esistenza di redditi non dichiarati, occultamente detenuti all’estero, sulla base di presunzioni semplici gravi e precise – anche una sola, purché grave e precisa –, senza ricorrere alla presunzione legale. La Commissione regionale aveva ritenuto applicabile solo la presunzione legale, senza vagliare le presunzioni semplici: di qui la cassazione con rinvio. È invece infondato il motivo sulla libertà di circolazione dei capitali: l’art. 65 TFUE consente distinzioni giustificate dall’efficacia dei controlli fiscali, e all’epoca la Svizzera era inclusa nella black list.
Esito: accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione (secondo, terzo e quinto motivo), rigettati il primo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Implicazioni pratiche
Per i capitali detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata occorre distinguere due piani. Il raddoppio dei termini di accertamento è retroattivo, avendo natura procedimentale; la presunzione legale di evasione ex art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 non si applica invece agli anni anteriori al 1° luglio 2009, avendo natura sostanziale. L’Amministrazione, però, non resta disarmata: può fondare l’accertamento su presunzioni semplici gravi e precise, anche una sola. Per la difesa del contribuente, contestare l’applicazione retroattiva della presunzione legale non chiude la partita: il giudice deve comunque verificare se sussistano presunzioni semplici idonee a sostenere l’accertamento. L’eccezione basata sulla libertà unionale di circolazione dei capitali non regge per gli Stati inseriti in black list, stante l’interesse all’efficacia dei controlli fiscali.
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