Carenza di interesse ad agire se l’INPS riliquida prima del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 573 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la domanda di riliquidazione del trattamento erogato dall’INPS è inammissibile per carenza di interesse ad agire quando l’istituto previdenziale ha già soddisfatto, prima del deposito del ricorso, la pretesa dedotta in giudizio. L’avvenuta riliquidazione con applicazione della più favorevole aliquota di rendimento, il pagamento degli arretrati e degli interessi legali e l’adeguamento del rateo corrente integrano il pieno soddisfacimento della pretesa. L’interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione della domanda e non può essere ricostruito ex post. La circostanza che la riliquidazione non sia stata comunicata all’interessato non ne inficia l’efficacia satisfattiva.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri collocato in congedo il 3 agosto 2021, è titolare di una pensione calcolata con il sistema misto. L’INPS aveva liquidato il trattamento applicando l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, pari allo 0,24111%.

Ritenendo che al personale militare spetti la più favorevole aliquota dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, quantificata nel 2,445%, il ricorrente presentava istanza di ricalcolo nel febbraio 2022, senza riscontro. Con ricorso depositato il 24 giugno 2022 chiedeva l’accertamento del diritto alla riliquidazione, agli arretrati, agli interessi e alla rivalutazione, con decorrenza dal collocamento in congedo.

La Motivazione della Corte

Costituendosi in giudizio, l’INPS ha documentato di aver già riliquidato la pensione adeguandosi ai principi affermati dalle Sezioni Riunite n. 1/2021, applicando l’aliquota del 2,44%, pagando le differenze sui ratei arretrati con gli interessi legali e adeguando il trattamento con il cedolino di aprile 2022.

Il giudice verifica il punto decisivo nella sequenza temporale degli atti. Il deposito del ricorso è avvenuto il 24 giugno 2022, dunque in data successiva alla riliquidazione contenuta nella determina che annulla e sostituisce la precedente determina del 28 gennaio 2022. Dal raffronto dei cedolini emerge che il rateo è aumentato da 2.498,15 a 2.556,51 euro.

Da ciò consegue l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire. La pretesa dedotta in giudizio risulta, infatti, pienamente soddisfatta prima che l’azione fosse iniziata. L’interesse ad agire costituisce condizione dell’azione e deve permanere al momento della decisione, senza che il giudice possa supplire a una satisfazione già intervenuta in sede amministrativa.

La Corte non si sofferma sulla fondatezza sostanziale della pretesa, né sulla correttezza del coefficiente applicato: una volta accertato il soddisfacimento anteriore, ogni scrutinio sul merito resta assorbito. Le spese di giudizio sono compensate, in ragione dell’intervenuto adeguamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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