Investimento delle disponibilità liquide comunali in titoli di Stato: non consentito nel regime vigente (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 105 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigente regime di tesoreria unica, reintrodotto a seguito dell’abrogazione del sistema di tesoreria c.d. mista, non è consentito agli enti locali investire le proprie disponibilità liquide giacenti sul conto di tesoreria mediante l’acquisto di titoli di Stato. Tale operazione, pur non trovando un espresso divieto normativo, si pone in contrasto con la finalità perseguita dal legislatore di ridurre il ricorso all’emissione di titoli del debito pubblico, garantendo allo Stato una maggiore disponibilità di cassa. La detenzione delle somme presso la tesoreria statale costituisce misura di gestione della liquidità funzionale al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela dell’unità economica della Repubblica, come delineato dalla Corte costituzionale.

Il Fatto

Il Sindaco del Comune di Saluggia (VC) ha formulato, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. L’Amministrazione comunale ha chiesto se un ente locale possa investire temporaneamente le proprie disponibilità liquide mediante l’acquisto di titoli di Stato, quali siano i limiti e i vincoli a tale attività e se gli eventuali proventi possano essere liberamente utilizzati per il finanziamento delle spese dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente dichiarato la richiesta ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. La materia della gestione delle disponibilità di cassa degli enti territoriali è stata ritenuta inerente alla contabilità pubblica, investendo profili di sana gestione finanziaria e di salvaguardia degli equilibri di bilancio. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 311/2012 e n. 256/2013, ha qualificato la disciplina del sistema di tesoreria come espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Nel merito, il Collegio ha ripercorso l’evoluzione normativa dell’istituto della tesoreria unica, dalla legge n. 720/1984 fino al D.Lgs. n. 279/1997 che aveva introdotto il sistema c.d. misto. L’art. 35, comma 8, del D.L. n. 1/2012 aveva sospeso tale regime, obbligando gli enti a depositare le proprie disponibilità presso le contabilità speciali della tesoreria statale. La legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha poi disposto l’abrogazione del D.Lgs. n. 279/1997 e del citato art. 35, determinando il definitivo superamento della tesoreria mista.

La giurisprudenza contabile, in vigenza del sistema misto, aveva ritenuto ammissibile la gestione attiva della liquidità mediante acquisto di titoli di Stato, a condizione che non comportasse distrazione delle risorse dalla loro destinazione. Con la reintroduzione della tesoreria unica tradizionale si è assistito a un mutamento di orientamento, come espresso dalla Sezione Veneto con la deliberazione n. 116/2021, basato sulla considerazione che il servizio di tesoreria è finalizzato alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi, senza possibilità di gestione attiva della liquidità.

Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 311/2012, il Collegio ha evidenziato che la finalità del regime di tesoreria unica è quella di far confluire ingenti somme nelle casse dello Stato, riducendo il ricorso all’emissione di titoli di debito pubblico. Pur in assenza di un espresso divieto normativo, l’acquisto di titoli di Stato da parte degli enti locali con le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria risulterebbe in contrasto con tale obiettivo. Il parere ha pertanto escluso la possibilità di effettuare tale operazione, dichiarando assorbiti i restanti quesiti concernenti i limiti e l’utilizzo dei proventi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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