Soccorso istruttorio previdenziale e accredito contributi da buste paga (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 574 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accredito contributivo, la circostanza che la denuncia contributiva (modello O1/M) trasmessa dal datore di lavoro sia priva dell’indicazione del numero delle settimane retribuite non legittima il rigetto dell’istanza di rettifica quando il lavoratore produca documentazione alternativa idonea a colmare le lacune della denuncia, quali il libretto di lavoro, le buste paga e l’attestazione datoriale. All’Ente previdenziale incombe il dovere di soccorso istruttorio, espressione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, che impone un approccio proattivo volto non solo a regolarizzare ma anche a integrare la documentazione mancante. Ne consegue il diritto del lavoratore all’accredito delle settimane contributive e al conseguente adeguamento della misura della prestazione pensionistica.

Il Fatto

Il ricorrente, in quiescenza dal 01.06.2018, percepiva il trattamento pensionistico calcolato sulla sola anzianità maturata alle dipendenze della Regione Campania. Nel 2018 chiedeva all’INPS l’aggiornamento della posizione contributiva per i periodi di lavoro svolti alle dipendenze di un datore di lavoro privato dal 1975 al 1990. L’Ente riconosceva i contributi dal 1975 al 1981, ma respingeva quelli relativi al 1982, poiché il modello O1/M inviato dal datore di lavoro non indicava il numero delle settimane lavorate, esigendo a tal fine l’esibizione del libro paga.

Il lavoratore, impossibilitato a reperire il libro paga perché la società era fallita, produceva in via alternativa il libretto di lavoro, due buste paga e un’attestazione del datore di lavoro. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo adiva il Tribunale di Salerno, che con sentenza n. 985/2022 declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Instaurato il giudizio pensionistico, l’INPS resisteva invocando la circolare n. 257 del 1991 e l’inidoneità della documentazione prodotta.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico affronta due domande. Quanto alla prima — adeguamento della pensione per le due ricongiunzioni contributive riconosciute in via amministrativa — prende atto della documentazione depositata dall’INPS, che comprova l’avvenuto adeguamento e la liquidazione degli arretrati per euro 10.916,64. Poiché la condotta satisfattiva è intervenuta in pendenza di giudizio, dichiara la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Ente alle spese in ragione della soccombenza virtuale.

Sulla seconda domanda, relativa all’accredito delle 26 settimane del 1982, la Corte dissente dalla tesi dell’Istituto. L’INPS sosteneva che la denuncia contributiva era priva dei dati sui mesi, sulle settimane e sui giorni retribuiti, e che né il libretto di lavoro né l’attestazione datoriale consentissero di ricostruire tali dati, individuando nel libro paga e nei modelli fiscali gli unici documenti utili.

Il Giudice ritiene invece che la documentazione allegata dal ricorrente sia idonea a colmare le lacune della denuncia. Dal complesso degli atti emerge che per il 1982 furono versati contributi per lire 3.570.000, mentre nelle due buste paga di gennaio e marzo la quota contributiva ammonta rispettivamente a lire 70.686 e lire 77.167. Dividendo l’importo complessivo annuo per la quota mensile, l’Ente può calcolare il numero delle settimane per cui i contributi risultano versati.

La Corte introduce il passaggio decisivo sul piano dei principi. Richiama il principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato, di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, quale precipitato del principio costituzionale dell’art. 97 Cost., e ne trae l’applicabilità del soccorso istruttorio non solo per regolarizzare, ma anche per integrare la documentazione mancante con un approccio proattivo dell’Amministrazione. Richiama altresì la circolare n. 357 dell’11.11.1991, che al punto 8 disciplina le procedure di regolarizzazione delle anomalie dell’archivio O.1/M per i periodi successivi al 1977.

Su queste basi accoglie il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente all’accredito delle 26 settimane del 1982 e al conseguente adeguamento della prestazione pensionistica, con condanna dell’INPS alle spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00 in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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