Carenza di interesse e improcedibilità per riattivazione delle misure di accoglienza (TAR Lombardia n. 1807 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta riattivazione delle misure di accoglienza in favore dello straniero, nelle more del giudizio di impugnazione del rigetto dell’istanza, determina la carenza di interesse alla decisione di merito e l’improcedibilità del ricorso. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia va dichiarato anche in assenza di una formale rinuncia agli atti, essendo sufficiente la sopravvenuta satisfazione della pretesa sostanziale. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione del complessivo andamento della controversia. La non manifesta infondatezza del ricorso giustifica la conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pur in presenza di una declaratoria di improcedibilità.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha fatto ingresso in Italia nel luglio 2024 dopo la fuga dal Paese di origine, nel quale versava in pericolo di vita. Dopo aver avviato le procedure per la domanda di protezione internazionale, ha chiesto alla Prefettura di Milano, per il tramite del difensore, l’attivazione delle misure di accoglienza.

La Prefettura ha rigettato l’istanza con provvedimento del 28 novembre 2024, assumendo di non disporre degli elementi necessari. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare con l’ordinanza n. 119/2025 e la fissazione dell’udienza di merito. In prossimità dell’udienza, la difesa ha segnalato che in data 20 febbraio 2025 le misure di accoglienza erano state riattivate, dichiarando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della segnalazione della difesa del ricorrente e rileva che, per effetto della riattivazione delle misure di accoglienza, è venuto meno l’interesse alla decisione di merito. La sopravvenuta carenza di interesse impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza che residui alcuna ragione per una pronuncia nel merito.

La decisione si fonda sulla consolidata logica processuale secondo cui l’interesse ad agire deve permanere per tutta la durata del giudizio. Quando la pretesa sostanziale risulta soddisfatta in via di fatto, la pronuncia di merito diviene inutile e il ricorso va dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione, avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, valorizzando il comportamento processuale delle parti e l’esito della vicenda.

Il Collegio esamina poi la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già accolta dalla competente Commissione con il decreto n. 9/2025. Ritiene che la stessa possa essere confermata, considerata la non manifesta infondatezza del ricorso, elemento che legittima il mantenimento del beneficio anche in presenza della declaratoria di improcedibilità.

Il dispositivo conferma pertanto l’improcedibilità, compensa le spese e mantiene l’ammissione al beneficio, ordinando infine l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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