Diniego di incentivi Conto Termico annullato per difetto di istruttoria e motivazione (TAR Lazio n. 1360 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione degli incentivi per interventi di efficienza energetica disciplinati dal d.m. 16 febbraio 2016, il diniego opposto dal GSE è illegittimo ove riproduca pedissequamente il rilievo formulato nel preavviso di rigetto senza esaminare gli elementi e i chiarimenti offerti dal richiedente in sede di osservazioni. La corrispondenza tra il prodotto installato e quello oggetto di certificazione Solar Keymark deve essere valutata tenendo conto del volume complessivo del sistema, comprensivo dei litri dell’intercapedine di scambio, e non del solo volume utile riportato sulla targa. Il requisito di accesso all’incentivo si ricava dai criteri di identificazione del carico termico, che impongono di assumere il valore più prossimo al litraggio effettivo dell’impianto. Sussiste pertanto il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale quando l’amministrazione non dia conto delle risultanze documentali già acquisite.

Il Fatto

Il ricorrente, soggetto responsabile dell’intervento, presentava in data 1° luglio 2020 richiesta di accesso all’incentivo Conto Termico per l’installazione di collettori solari termici abbinati a un sistema di accumulo, conferendo mandato all’incasso a una società. Il GSE, con comunicazione del 3 ottobre 2020, notificava il preavviso di rigetto, rilevando una difformità tra il volume nominale dell’accumulo termico indicato nella documentazione (300 litri) e quello riportato sulla targa del sistema (272 litri), circostanza che, ad avviso dell’amministrazione, non consentiva di identificare il prodotto installato rispetto alla certificazione richiamata.

Il ricorrente depositava osservazioni, rappresentando che i litri riportati sulla targa erano esclusivamente quelli utili, mentre la capacità nominale del sistema installato era pari a 300 litri, con certificazione Solar Keymark e dichiarazioni di equivalenza tecnica e prestazionale tra i modelli del produttore e quelli commercializzati. Nonostante tali elementi, il GSE rigettava la richiesta con provvedimento del 7 novembre 2020. Il ricorrente impugnava quindi il diniego davanti al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento e la condanna al riconoscimento degli incentivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso limitatamente alla domanda annullatoria. Risulta assorbente il secondo motivo, con cui si lamenta il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale del diniego. Le emergenze documentali acquisite anche a seguito dell’ordinanza istruttoria confermano che il ricorrente aveva depositato, nel termine concesso, elementi idonei a consentire la verifica della corrispondenza tra il prodotto installato e la certificazione 011-7S2720A.

Il preavviso di rigetto aveva offerto all’amministrazione l’occasione per un esame sostanziale della posizione del richiedente: le osservazioni chiarivano che la capacità nominale del prodotto era pari a 300 litri, che la targa indicava i soli volumi utili (272 litri), cui andavano aggiunti dieci litri dei collettori, e che la certificazione del produttore era riferibile al prodotto installato in ragione della dichiarata equivalenza tecnica e prestazionale dei modelli.

Il provvedimento di diniego, invece, si limita a riprodurre il rilievo già formulato, senza replicare agli elementi prodotti in risposta al preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990. La documentazione in atti dimostrava l’equivalenza dei prodotti e la presenza di un volume utile complessivo di 282 litri, incentivabile ai sensi del d.m. 16.2.2016. Secondo i criteri di identificazione del carico termico, era corretto assumere il valore di 300 litri, risultando il più prossimo al litraggio effettivo rispetto all’intervallo tra 250 e 300 litri.

Tale conclusione è confermata dalla relazione depositata dal GSE in ottemperanza all’ordinanza istruttoria, che dà atto della presenza di nuovi elementi potenzialmente idonei ad accogliere l’istanza. Il Collegio osserva che l’amministrazione avrebbe potuto raggiungere le medesime conclusioni già in esito all’esame della documentazione allegata all’istanza e dei chiarimenti forniti. Neppure rileva la circostanza della frase non presente in altre analoghe dichiarazioni dell’ente certificatore, poiché la sua presenza o assenza nulla muta rispetto al contenuto e al significato della dichiarazione negli ambiti di qualifica delle istanze in Conto Termico.

Il Collegio non accoglie invece la domanda di accertamento della spettanza del beneficio, per la sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica, ai sensi dell’art. 34, comma 1, c.p.a. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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