Carenza di interesse sopravvenuta nel silenzio sull’istanza di accesso (TAR Sicilia n. 1856 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riscontro tardivo all’istanza di accesso, intervenuto dopo la notifica del ricorso, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul silenzio-rigetto formatosi per decorso del termine a provvedere. L’interesse alla decisione di merito viene meno quando l’amministrazione ha posto in essere i fatti idonei a soddisfare la pretesa, accogliendo parzialmente l’istanza e rigettandola motivatamente per il resto. La valutazione sull’improcedibilità prescinde dalla fondatezza dell’originaria domanda e si àncora al venir meno dell’utilità della pronuncia. La genericità e la natura verosimilmente esplorativa dell’istanza di accesso, non contestate, giustificano la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di Presidente di un comitato civico, ha presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 della L. 241/1990 e 5 del D. Lgs. 33/2013, prot. n. 4348/CC260309, avente a oggetto il registro di protocollo delle PEC inviate dal comitato, la documentazione interna attestante l’inoltro ai destinatari istituzionali indicati per conoscenza, le eventuali motivazioni tecniche ostative alla consegna, le disposizioni interne sulla gestione delle PEC e i chiarimenti sull’obbligo di inoltro d’ufficio.

Non avendo ricevuto riscontro entro i trenta giorni previsti dalla legge, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento del proprio diritto alla visione e all’estrazione di copia, con richiesta di ordine all’Ente e di nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempimento. Il Comune si è costituito, eccependo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo riscontrato l’istanza con nota prot. n. 9324 del 26.5.2026 e deducendo la genericità della domanda e la sua natura massiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione ha comprovato di aver dato riscontro all’istanza, seppure successivamente alla notifica del ricorso, accogliendola parzialmente e rigettandola motivatamente per il resto. In particolare, è stata messa a disposizione del ricorrente la documentazione richiesta, ove esistente, mentre è stata fornita chiara e motivata risposta circa l’inesistenza della restante parte della documentazione pretesa.

Su questa base il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Oggetto del giudizio era, infatti, esclusivamente la legittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza per decorso del termine a provvedere: silenzio superato dai fatti successivamente occorsi, non contestati dal ricorrente.

Il venir meno dell’interesse non è stato argomentato in termini di fondatezza della domanda originaria, ma di utilità della pronuncia. L’intervenuto riscontro, pur tardivo, ha realizzato l’assetto di interessi che il ricorso mirava a conseguire, privando di oggetto la decisione di merito.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando l’eccepita genericità e la natura verosimilmente esplorativa dell’istanza di accesso, circostanze rispetto alle quali il ricorrente non ha replicato. Il provvedimento è stato quindi definito con declaratoria di improcedibilità e integrale compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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