Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di dichiarazione del ricorrente (TAR Puglia n. 228 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR il provvedimento dirigenziale con cui il Comune aveva respinto la sua istanza di essere autorizzata al mantenimento delle opere realizzate sulla base di un permesso stagionale, anche per il periodo invernale e per la successiva stagione. Ha altresì impugnato la delibera consiliare richiamata nel provvedimento e ogni altro atto presupposto o connesso, formulando istanza istruttoria e riserva di motivi aggiunti.
Costituitosi il Comune, la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare nella camera di consiglio del febbraio 2021. Con atto depositato nel dicembre 2025, la società ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla controversia. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte di un’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito della controversia. La regola trova fondamento nel principio dispositivo, che preclude al giudice di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendogli di rispettarne la volontà.
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, intervenuta prima della decisione, determina pertanto l’improcedibilità del ricorso, senza che possa farsi luogo all’esame delle censure proposte. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, compensando integralmente le spese di lite tra le parti per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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