Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese (TAR Puglia n. 1 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, a fronte del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, l’amministrazione ha l’obbligo di darvi integrale esecuzione nel termine assegnato, non potendo sottrarsi a tale dovere per mere carenze di organico. La nomina del commissario ad acta è una misura successiva e condizionata, che va riservata all’eventualità del protrarsi dell’inadempimento dopo la scadenza del termine. La soccombenza dell’amministrazione, rimasta inerte, determina la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, pubblicata il 29 febbraio 2024, che aveva riconosciuto loro il diritto al pagamento di determinate somme da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Non risultando alcun adempimento da parte dell’amministrazione, hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari a garantirne l’integrale attuazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che, a fronte del giudicato, non risultava agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo giudiziale. La persistente inerzia dell’amministrazione ha reso necessario l’accoglimento della domanda.

Il Collegio ha disposto l’ordine di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore. La nomina del commissario ad acta, richiesta dalle ricorrenti, è stata invece riservata all’eventualità che, dopo la scadenza del termine, l’inadempimento si protragga. Tale scelta prudenziale è motivata dalla considerazione che, in omologhe cause, il ritardo esecutivo è stato spesso determinato da mere carenze di organico dell’amministrazione, e non da una volontà inadempiente.

La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, segue la soccombenza del Ministero, non costituito in giudizio. Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza in ordine alla mancata esecuzione del giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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