Interdittiva antimafia e pericolo di infiltrazione: presupposti e peso dell’operazione negoziale in corso (TAR Puglia n. 215 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia può essere legittimamente adottata quando il quadro indiziario, ancorché non integrante gli estremi di una sentenza penale di condanna, evidenzi in modo puntuale e concreto il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa. Il rapporto parentale dell’amministratore con soggetti appartenenti a un sodalizio criminale, ove qualificato da elementi probatori specifici e non da semplici sospetti, costituisce un indice sintomatico rilevante ai fini della valutazione di prevenzione. L’urgenza di perfezionare un’operazione negoziale di cessione del capitale sociale, avviata in epoca anteriore all’adozione dei provvedimenti, non integra di per sé il requisito del periculum in mora ai fini della sospensione cautelare, non potendo l’interesse privato alla conclusione dell’affare prevalere sull’interesse pubblico alla tutela dell’ordine economico.

Il Fatto

Una società impugnava dinanzi al TAR l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura, unitamente alla contestuale cancellazione dalla white list provinciale e alla successiva misura della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa. Il provvedimento interdittivo si fondava su una pluralità di rapporti informativi delle forze di polizia e della Direzione Investigativa Antimafia, nonché sui verbali del Gruppo Interforze, che avevano valorizzato il rapporto parentale dell’amministratore della ricorrente con soggetti appartenenti a un’organizzazione criminale operante nel territorio.

La società aveva avviato una trattativa per la cessione dell’intero capitale sociale a una società terza, prospettando l’imminente conclusione dell’operazione come circostanza idonea a superare i rilievi prefettizi. La Prefettura aveva invece disposto la gestione temporanea dell’impresa, determinando la proposizione dell’istanza cautelare per la sospensione degli effetti dei provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che il provvedimento interdittivo non si fondava su elementi generici o meramente indiziari, ma su numerosi e puntuali elementi probatori che qualificavano il rapporto parentale dell’amministratore come fortemente sintomatico del pericolo di infiltrazione. La valutazione prefettizia risultava corroborata dai caratteri pervasivi e intrusivi nell’economia legale del gruppo criminale di riferimento, come emersi dalle indagini e confermati nelle sedi giudiziarie.

Quanto alla prospettata esigenza di perfezionare l’operazione negoziale con la società acquirente, il Collegio ha escluso che essa potesse assumere valore rafforzativo del periculum. L’operazione, avviata da tempo, avrebbe potuto essere conclusa ben prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati, circostanza che neutralizzava l’asserta improcrastinabilità dell’affare.

La camera di consiglio ha pertanto respinto la domanda cautelare, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla immediata applicazione delle misure di prevenzione, e ha compensato le spese della fase processuale. I magistrati hanno infine disposto l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, per tutelare i diritti e la dignità degli interessati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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