Estinzione giudizio di conto per decorso termine quinquennale dal deposito (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 167 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il termine decadenziale di cinque anni previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. decorre dal perfezionamento del deposito del conto e non dalla sua mera acquisizione ai sistemi informativi della Sezione. Il deposito si perfeziona con l’invio del conto mediante posta elettronica certificata, ove effettuato secondo le modalità consentite dalla normativa vigente all’epoca dei fatti, con conseguente decorrenza del termine dal primo giorno lavorativo successivo all’invio. Le disfunzioni organizzative e tecniche della Segreteria, non imputabili all’agente contabile, non possono pregiudicare la posizione di quest’ultimo né l’affidamento sull’operato dell’ufficio giudiziario. Il successivo reinvio del medesimo conto tramite il sistema SIRECO non assume alcuna valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale, non essendo prevista da alcuna disposizione una causa di sospensione o interruzione diversa da quelle tassativamente indicate dal legislatore. L’estinzione opera ex lege, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e prescinde da istanza di parte.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal giudizio di conto avente ad oggetto la gestione del fondo economale di un ateneo per l’esercizio 2017. Il conto giudiziale, inizialmente inserito in una resa cumulativa composta da numerosi conti, veniva acquisito nei sistemi informativi della Sezione giurisdizionale in data successiva e, in considerazione dell’assenza della sottoscrizione dell’agente e delle modalità di redazione, veniva separato d’ufficio e compilato ai sensi dell’art. 147, comma 3, cod. giust. cont.

Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore evidenziava plurime criticità gestionali e, in via principale, l’assenza dei presupposti di procedibilità, rimettendo al Collegio ogni valutazione. L’agente contabile eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo che il deposito fosse avvenuto mediante PEC in data anteriore a quella risultante dai sistemi informativi. In via subordinata chiedeva dichiararsi l’improcedibilità, l’insussistenza di responsabilità e il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’evoluzione della disciplina del deposito dei conti giudiziali, ricostruendo il quadro normativo che prende avvio dall’art. 20-bis del d.l. n. 179/2012 e confluisce nell’art. 6 cod. giust. cont. Prima dell’attivazione del sistema SIRECO, il deposito poteva avvenire mediante PEC secondo le modalità del D.P. Corte dei conti n. 98 del 2015, che attribuiva piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi e imponeva alla Segreteria di confermare la presa in carico entro il giorno lavorativo successivo.

Nel caso concreto emerge che l’invio del conto era avvenuto per PEC in data anteriore a quella registrata nei sistemi, e che la documentazione trasmessa coincideva integralmente con quella successivamente reinviata tramite SIRECO. Il Collegio rileva che la mancata formalizzazione della presa in carico era dipesa da disfunzioni operative legate all’avvio del nuovo applicativo, circostanza non opponibile all’agente contabile.

Il Collegio afferma il principio secondo cui il termine decadenziale deve decorrere dal corretto deposito del conto e, pertanto, individua la data rilevante nel primo giorno lavorativo successivo all’invio del messaggio di posta elettronica certificata. Il successivo reinvio tramite SIRECO, avvenuto in fase di transizione e in assenza di puntuale disciplina, non può assumere valenza interruttiva o novativa, poiché l’interruzione è prevista solo nelle ipotesi tassativamente contemplate dal legislatore.

La Corte qualifica il termine come decadenziale sostanziale con effetti processuali, richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. giur. Sicilia n. 22/2023, che richiama Sez. giur. Veneto n. 36/2014 e Sez. Piemonte n. 112/2008). L’estinzione ha carattere automatico, oggettivo e rilevabile d’ufficio, e trova ratio nel bilanciamento tra certezza dell’azione di controllo e diritto dell’agente alla definizione della propria posizione in tempi ragionevoli, senza incidere sull’azione di responsabilità amministrativa ove ne ricorrano i presupposti.

Accertato il perfezionamento del deposito e il successivo deposito della relazione istruttoria oltre il termine quinquennale, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 150, comma 2, cod. giust. cont., con restituzione degli atti e comunicazioni all’amministrazione e al pubblico ministero. Respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, non specificati i motivi e non emergendo dati sensibili né lesione della reputazione delle parti. Nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *