Cessata materia del contendere su riliquidazione pensione aliquota art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 300 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la sopravvenuta liquidazione, nelle more del processo, della prestazione richiesta con il ricorso determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Venuta meno la contestazione sull’an debeatur, la domanda di riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non conserva un interesse meritevole di tutela. Le spese di lite sono compensate in ragione della sopravvenienza che ha definito la controversia. Il giudice contabile dichiara l’estinzione del giudizio anche senza pronuncia sul merito della pretesa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione in godimento, ha chiesto al giudice contabile di dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento, con applicazione sulla quota calcolata a sistema retributivo dell’aliquota di cui all’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. Ha domandato inoltre la maggiorazione delle somme arretrate con interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al pagamento, oltre alla vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.

L’INPS si è costituito rappresentando che gli arretrati erano stati pagati sulla rata di maggio 2024, in esecuzione della circolare del 14 luglio 2021 n. 107, e ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Il Ministero dell’Interno non è intervenuto. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che, nel corso del giudizio, la prestazione pensionistica domandata con l’atto introduttivo è stata liquidata. La sopravvenuta erogazione del trattamento richiesto esaurisce l’oggetto della controversia, che non presenta più profili di contestazione da decidere.

Il Giudice Unico qualifica tale sopravvenienza come causa di cessata materia del contendere. Venuta meno la ragione del contendere per effetto dell’adempimento dell’INPS, il giudizio va dichiarato estinto senza esame nel merito della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.

Non residua, pertanto, alcuna pronuncia sul diritto alla riliquidazione: l’intervenuto pagamento assorbe la domanda e preclude l’accertamento richiesto. La definizione avviene su un piano processuale, con l’effetto estintivo del giudizio.

Quanto alle spese, la Corte le compensa integralmente. La scelta trova giustificazione nella sopravvenienza dell’adempimento nel corso del processo, che non consente di addossare l’onere della lite a nessuna delle parti. Nulla è disposto per le ulteriori spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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